Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 31 pagine

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fini della protezione del Paese e della popolazione. In questa sede occorre sottolineare espressamente che la protezione brevettuale prevista dalla legislazione nel settore degli agenti terapeutici non viene ovviamente relativizzata dal capoverso 2. Tale protezione continua a essere pienamente garantita.

Art. 30 Prescrizione

La prescrizione di medicamenti e di sostanze controllate è retta dalla legislazione federale sugli agenti terapeutici e sugli stupefacenti (cpv. 1). La facoltà di prescrivere medicamenti soggetti a prescrizione medica è riservata a medici, dentisti, chiropratici e veterinari. La prescrizione di stupefacenti è effettuata esclusivamente da medici e veterinari (art. 10 cpv. 1 LStup). Al fine di prevenire abusi e di garantire un controllo adeguato, la validità delle normali prescrizioni di medicamenti per uso umano senza sostanze controllate viene limitata a un periodo di sei mesi, mentre quella delle ricette ripetibili a un anno. Sono espressamente fatti salvi i casi in cui venga disposto diversamente o vi siano circostanze particolari (cpv. 2 e 3). L’articolo 47 dell’ordinanza del 25 maggio 2011 sul controllo degli stupefacenti (OCStup; RS 812.121.1) disciplina i dettagli relativi alla ricetta per stupefacenti.

Art. 31 Esecuzione delle prescrizioni

Secondo il capoverso 1, l’esecuzione delle prescrizioni è retta in primo luogo dalle disposizioni generali concernenti i diritti alla dispensazione (cfr. in particolare art. 24 cpv. 1 e 2 e art. 25 cpv. 1 LATer nonché art. 41 segg. dell’ordinanza del 21 settembre 2018 sui medicamenti [OM; RS 812.212.21]). In caso di discrepanze nella prescrizione, occorre contattare la persona che l’ha emessa (cpv. 2). Inoltre, in caso di prescrizioni sospette, il punto di dispensazione deve verificare l’autorizzazione della persona che ha emesso le prescrizioni in questione ed eventualmente richiedere un documento d’identità (cpv. 3 e 4). Una prescrizione è da considerarsi «sospetta» in particolare quando vi è motivo di presumere che sia stata contraffatta o alterata. Nelle prescrizioni relative a farmaci soggetti a prescrizione medica è necessario indicare, a ogni dispensazione, il punto di dispensazione e la data della dispensazione (cpv. 5).

Art. 32 Etichettatura

In linea di principio, l’etichettatura dei medicamenti è disciplinata dalla Farmacopea, con vari rimandi anche alle disposizioni dell’ordinanza del 9 novembre 2001 per l’omologazione di medicamenti (OOMed; RS 812.212.22) e dell’OAMed. L’articolo 32 integra le relative norme

Art. 33 Restituzione delle prescrizioni

Le prescrizioni sono di proprietà del paziente interessato. Per tale motivo, se il paziente le richiede è necessario restituirgliele (cpv. 1). Questo principio non si applica alle prescrizioni sospette o abusive, che invece possono essere trattenute (cpv. 2).

Art. 34 Conservazione dei documenti giustificativi

In numerosi Cantoni vigono disposizioni analoghe. I documenti giustificativi, i dati e i supporti di dati concernenti la prescrizione e il commercio di sostanze controllate devono essere conservati durante dieci anni (cfr. art. 62 cpv. 3 OCStup).

Art. 35 Dispensazione alla popolazione civile