Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 31 pagine

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Il Consiglio federale designa inoltre i terzi a favore dei quali la sanità militare fornisce prestazioni. Per i terzi interessati definisce anche concretamente le prestazioni da fornire (art. 34a cpv. 3 LM).

In futuro l’ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) dovrà rappresentare l’equivalente degli atti normativi cantonali in materia di sanità, ospedalizzazione e agenti terapeutici vigenti per il settore civile. Dovrà disciplinare in modo uniforme la sanità militare in tutta la Svizzera e tenere conto in modo specifico delle specificità e delle esigenze dell’esercito laddove è opportuno. Inoltre dovrà contribuire a impedire per quanto possibile eventuali disparità di trattamento dei pazienti della sanità militare rispetto a quelli della sanità civile e a fornire le prestazioni secondo gli standard di qualità civili, salvo in casi assolutamente eccezionali o per motivi imperativi risultanti direttamente dal compito dell’esercito.

Sotto il profilo del contenuto, il progetto si orienta ampiamente alla legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11), alla legge federale del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (LPPsi; RS 935.81), alla legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan; RS 811.21), alla legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), alla legislazione della Confederazione in materia di agenti terapeutici e stupefacenti come pure agli atti normativi cantonali concernenti la sanità, l’ospedalizzazione nonché gli agenti terapeutici e gli stupefacenti (p. es. leggi e ordinanze sanitarie cantonali).

2 Commenti ai singoli articoli

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

L’articolo elenca i contenuti dell’ordinanza, la cui struttura si basa sugli atti normativi cantonali in materia di sanità.

Art. 2 Scopo

L’ordinanza si prefigge di promuovere, nell’interesse della sanità pubblica, la qualità delle prestazioni mediche, veterinarie, farmaceutiche e sanitarie e delle prestazioni logistico-sanitarie ad esse collegate che l’esercito o l’amministrazione militare – indipendentemente dalla specifica attribuzione organizzativa delle singole autorità coinvolte all’interno del DDPS

– fornisce nell’ambito della sanità militare e, a titolo sussidiario, in quello della sanità civile (lett. a). È nell’«interesse della sanità pubblica» tutto ciò che serve a proteggere la popolazione da danni alla salute. A questo proposito è essenziale che l’oggetto della protezione non sia la salute individuale del singolo, ma piuttosto la salute della collettività. Tutte le disposizioni dell’ordinanza devono essere interpretate nell’ottica della sanità pubblica. La lettera a si fonda in larga misura sull’articolo 1 capoverso 1 (LPMed. In virtù del principio di equivalenza, gli standard di qualità nell’ambito della sanità militare devono basarsi sugli standard di qualità vigenti nell’ambito della sanità civile (lett. b). Si tratta di una disposizione di natura programmatica e non giustiziabile. Di conseguenza, le disposizioni qualitative del diritto federale in materia di agenti terapeutici e di stupefacenti sono integralmente applicabili alla sanità militare, a meno che la presente ordinanza non disponga diversamente. In tal modo si mira anche, per quanto possibile, a evitare che si crei una società a due classi. I pazienti della sanità militare ricevono un trattamento peggiore rispetto a quello di cui 4/31