Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 31 pagine

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direttive del paziente secondo l’articolo 370 segg. CC o da un mandato precauzionale secondo l’articolo 360 segg. CC, la volontà del paziente ha la priorità (cpv. 2). Se il paziente o la persona con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici rifiuta un determinato provvedimento, deve dichiarare per scritto di assumersi la responsabilità del rifiuto del provvedimento interessato. Per quanto concerne le direttive del paziente, si applicano le pertinenti disposizioni del CC (cpv. 3). Il consenso può essere revocato informalmente in qualsiasi momento e senza fornire motivazioni (cpv. 4).

Qualora non sia possibile ottenere in tempo il consenso per un provvedimento urgente e non rinviabile, tale provvedimento può essere eseguito senza consenso se esprime la volontà presumibile del paziente (cpv. 5). Può trattarsi, per esempio, di emergenze in cui il paziente non è cosciente o non risponde e quindi non è in grado di acconsentire a un intervento. Inoltre, il problema può sorgere anche nel caso di un’estensione urgente di un intervento già iniziato che va oltre il consenso dato dalla persona capace di discernimento (p. es. in caso di scoperta di nuove lesioni che è opportuno trattare immediatamente nell’ambito dello stesso intervento).

Art. 26 Informazioni in relazione alla documentazione del paziente

Per la fornitura di informazioni ai pazienti o ai rispettivi rappresentanti legali o contrattuali in relazione alla documentazione del paziente nonché per le restrizioni del diritto d’accesso alle informazioni, il capoverso 1 rimanda all’articolo 25 e seguenti della legge del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). Il diritto d’accesso comprende la possibilità di consultare la documentazione del paziente e di ricevere copie di parti di essa. Non sussiste invece alcun diritto a ricevere la documentazione del paziente in originale. Per gli appunti personali del personale medico militare e dei professionisti della salute militari non sussiste alcun diritto d’accesso, in quanto tali appunti non fanno parte della documentazione del paziente. Lo stesso vale per le indicazioni degne di protezione riguardanti terze persone.

Al fine di garantire un’informazione completa nell’ambito della sanità militare, il personale medico militare e i professionisti della salute militari che effettuano il pre-trattamento, partecipano al trattamento e si occupano del post-trattamento o che sono coinvolti in altro modo nel trattamento vengono informati sullo stato di salute del paziente e sugli ulteriori provvedimenti necessari, a meno che il paziente non vi si opponga espressamente (cpv. 2).

Un caso particolare è rappresentato dai pazienti che sono militari. Questi ultimi sono direttamente coinvolti nell’esercizio dell’esercito e hanno uno status particolare nell’ambito del rapporto con la Confederazione. Alla luce di ciò, secondo il capoverso 3 il personale medico militare e i professionisti della salute militari sono tenuti a notificare all’organo superiore dei pazienti interessati tutti i fatti di importanza considerevole di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività professionale. L’obbligo di notifica non riguarda invece i semplici casi bagatella. Il personale medico militare e i professionisti della salute militari soggetti a tale obbligo di notifica sono esonerati per legge dal segreto d’ufficio e dal segreto professionale. Sono considerati fatti di importanza considerevole: pericoli gravi per terzi o per l’andamento del servizio (p. es. minaccia di grave danno alla vita o all’integrità corporale [lett. a]), comportamento violento (lett. b) nonché fatti medici, se esiste un pericolo concreto e grave per la salute o vi è una minaccia imminente in tal senso, per esempio in caso di malattie gravi o trasmissibili (lett. c). L’elenco in questione è esaustivo. L’«organo superiore» è il superiore del militare interessato. Di regola, potrebbe trattarsi del rispettivo comandante, che deve garantire la salute e la prontezza all’impiego della propria truppa.