Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 31 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

Compiti rilevanti del servizio informazioni sanitario sono in particolare l’acquisizione, l’interpretazione e la diffusione di informazioni e notizie sulle minacce per la salute e sulle strutture sanitarie nelle zone d’impiego dell’Esercito svizzero in Svizzera e all’estero. Il servizio informazioni sanitario deve assicurare che le informazioni di intelligence sanitaria non siano utilizzate per arrecare danno alla parte avversaria. Oltre a ciò, agli impiegati dell’Amministrazione federale vengono fornite determinate prestazioni negli ambiti della medicina del lavoro e preventiva (p. es. vaccinazioni, consulenze mediche). Le prestazioni a favore dei pazienti civili consistono inoltre in esami medici, trattamenti, cure infermieristiche e servizi di trasporto nel quadro dell’istruzione del personale medico militare e dei professionisti della salute militari, come pure di altre persone attive nell’ambito della sanità militare, e durante gli impieghi (cpv. 1). Per loro natura, le prestazioni in questione non possono essere specificate in modo esaustivo a livello di ordinanza. Saranno pertanto la Farmacia dell’esercito a disciplinare i dettagli per quanto riguarda le prestazioni farmaceutiche e il medico in capo dell’esercito per quanto concerne le altre prestazioni (cpv. 2). L’Aggruppamento Difesa può designare definire prestazioni supplementari qualora ve ne sia la necessità o nel caso in cui ciò sia indicato a seguito degli sviluppi nell’ambito della sanità (cpv. 3).

8. Diritti e obblighi dei pazienti

Art. 18 Principi

I pazienti sono persone malate o sane che necessitano o usufruiscono di un servizio della sanità militare. Non sono invece considerati pazienti gli animali assistiti o trattati nell’ambito della sanità militare.

Nell’ambito della sanità civile, i diritti e gli obblighi dei pazienti sono retti, da un lato, dal contratto terapeutico (cfr. art. 398 segg. del Codice delle obbligazioni [CO; RS 220]) e, dall’altro, dalle legislazioni sanitarie e ospedaliere cantonali.

Poiché, nell’ambito della sanità militare, quello tra il personale medico militare o i professionisti della salute militari (e di conseguenza anche i relativi ausiliari) e i pazienti è un rapporto specifico e non soggetto alle disposizioni sopra citate, i diritti e gli obblighi determinanti dei pazienti sono disciplinati dalla presente ordinanza.

Il capoverso 1 stabilisce che l’esecuzione di provvedimenti profilattici, diagnostici e terapeutici si basa sui principi professionali riconosciuti, sulla proporzionalità e sull’economicità. Ciò corrisponde all’obbligo del personale medico militare e dei professionisti della salute militari di esercitare la loro professione in modo accurato e coscienzioso. In casi motivati, tuttavia, questi ultimi possono rifiutare determinati provvedimenti richiesti dai pazienti, in particolare per motivi di carattere medico, infermieristico o etico. In questi casi la decisione di rifiuto dovrebbe essere messa per scritto nella documentazione del paziente come mezzo di prova. (cpv. 2).

Secondo il capoverso 3, i pazienti hanno diritto al rispetto e alla tutela della loro libertà personale, della loro dignità e dei loro diritti della personalità come pure all’informazione e all’autodeterminazione. Nel rapporto con i pazienti, tali diritti sono già garantiti a livello costituzionale (cfr. in particolare art. 7, 10 cpv. 2 e 16 Cost.).

Art. 19 Diritti dei pazienti affetti da malattie incurabili e in fin di vita