Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 31 pagine
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autorizzazione e di vigilanza cantonali, ciascuna con diverse prescrizioni e prassi d’esecuzione. La Sanità militare deve continuare a occuparsi della vigilanza sui propri professionisti della salute. Inoltre, la legislazione sulle professioni mediche, psicologiche e sanitarie non tiene sufficientemente conto delle particolari esigenze dell’esercito in diversi ambiti (p. es. per quanto riguarda le necessarie conoscenze linguistiche, in caso di eventi bellici o di altri generi di minaccia per il Paese).
Occorre aggiungere che la Confederazione non ha regolamentato tutte le attività nel settore della sanità. Diverse attività in tale settore vengono ancora regolamentate dai Cantoni, sebbene i requisiti per l’esercizio della professione possano variare significativamente da Cantone a Cantone (p. es. droghieri, tecnici in radiologia medica, soccorritori ecc.).
Alla luce di queste considerazioni, le condizioni relative alle qualifiche professionali e personali di tutte le persone che lavorano nell’ambito della sanità militare devono essere uniformate in tutta la Svizzera, sulla base delle norme della sanità civile.
Il personale medico militare e i professionisti della salute militari forniscono, nel quadro del loro obbligo di prestare servizio militare, servizi per la sanità militare sulla base di un rapporto di lavoro o di un mandato.
Secondo il capoverso 1 sono considerate personale medico militare le persone che esercitano un’attività disciplinata dalla LPMed, ossia medici, dentisti, chiropratici, farmacisti e veterinari (art. 2 cpv. 1 LPMed).
Secondo il capoverso 2 sono considerate professionisti della salute militari le persone che esercitano un’attività che è disciplinata dalla LPPsi o dalla LPSan, nella legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal) figura tra le condizioni per la fornitura di prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) o è riportata nell’allegato dell’Accordo del 18 febbraio 19931 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali. Si tratta delle seguenti attività:
- psicoterapeuta (LPPsi),
- infermiere (LPSan),
- fisioterapista (LPSan),
- ergoterapista (LPSan),
- levatrice (LPSan),
- dietista (LPSan),
- optometrista (LPSan),
- osteopata (LPSan),
- logopedista (LAMal),
- neuropsicologo (LAMal),
- podologo (LAMal),
- capo di laboratorio (LAMal),
- specialista d’attivazione SSS (Accordo sul riconoscimento dei diplomi),
1 L’Accordo intercantonale del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali può essere consultato gratuitamente sul sito della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE): www.edk.ch > Documentazione > Atti normativi > Raccolta delle basi giuridiche > 4.1.1 Accordo intercantonale del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali.