Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 31 pagine
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(p. es. infermità congenite, difetti genetici) che sono necessarie per garantire un esame medico e un trattamento adeguati nonché una corretta amministrazione (cpv. 2). A parte gli obblighi di collaborazione disciplinati da leggi speciali (p. es. nel caso dei militari), per i pazienti non si tratta di un obbligo rigoroso e sanzionabile, bensì piuttosto di un appello o di un’incombenza. I pazienti devono inoltre avere rispetto per gli altri pazienti nonché per le persone attive nell’ambito della sanità militare e attenersi al regolamento interno delle installazioni interessate (cpv. 3). L’articolo 21 si fonda in gran parte sulle pertinenti disposizioni cantonali.
Art. 22 Uscita anticipata
In linea di principio, i pazienti possono interrompere un trattamento – anche se hanno ancora bisogno di cure ospedaliere e contro il parere del medico – e lasciare l’installazione se ciò è compatibile con il dovere di assistenza dello Stato e se non rischiano di mettere in pericolo sé stessi o altre persone (cpv. 1). Il paziente deve confermare per scritto di essere stato informato dei possibili rischi e delle possibili conseguenze dell’uscita anticipata e che quest’ultima è volontaria e avviene a proprio rischio e pericolo (cpv. 5). Se la persona in questione si rifiuta di presentare tale conferma scritta, ciò deve essere indicato, sempre per scritto, nella documentazione del paziente. Anche la persona con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici conformemente all’articolo 378 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), oppure l’autorità che ha ordinato il ricovero (p. es. autorità di perseguimento penale militari), deve essere informata e presentare a sua volta la relativa conferma scritta (cpv. 2 e 3). Sono fatti salvi le disposizioni contenute in leggi speciali e gli ordini di servizio che prevedono l’obbligo di rimanere nell’installazione interessata (cpv. 4). Per esempio, nel quadro della procedura penale militare, l’imputato può essere inviato in un appropriato stabilimento al fine di accertarne lo stato mentale. Il soggiorno nello stabilimento è computato come carcere preventivo (cfr. art. 65 cpv. 3 della procedura penale militare del 23 marzo 1979 [PPM; RS 322.1]).
Art. 23 Dimissione anticipata e trasferimento
Un paziente può essere dimesso anticipatamente da un’installazione contro la sua volontà prima del regolare completamento del trattamento, oppure trasferito, solo come ultima ratio e a condizione che ciò sia compatibile con il dovere di assistenza dello Stato. Oppure, è possibile ordinare la dimissione anticipata o il trasferimento del paziente se quest’ultimo disattende ripetutamente e in modo grave gli ordini del personale curante (cpv. 1 lett. a), disturba volontariamente e in modo grave l’esercizio dell’installazione (cpv. 1 lett. b) o commette gravi aggressioni fisiche o verbali nei confronti del personale curante o di terzi (cpv. 1 lett. c). La prosecuzione del trattamento e del ricovero deve apparire non ragionevolmente esigibile. Inoltre, la dimissione anticipata o il trasferimento deve essere giustificabile dal punto di vista medico e non deve comportare, per il paziente, svantaggi medici acuti o svantaggi che, al momento della dimissione o del trasferimento, appaiono manifestamente duraturi. Occorre sempre ponderare gli interessi. La responsabilità della dimissione anticipata o del trasferimento di pazienti ricoverati per ordine di un’autorità spetta all’autorità interessata (cpv. 2).