Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 31 pagine
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un’attività nell’ambito della sanità militare possono essere correttamente controllati in anticipo per verificarne l’idoneità dal punto di vista personale e professionale (in particolare mediante un controllo di sicurezza relativo alle persone) all’adempimento del rispettivo mandato. Esistono inoltre adeguate possibilità di controllo grazie all’obbligo d’informare, controllare e sanzionare le persone attive nell’ambito della sanità militare. La responsabilità in questo ambito spetta alla Sanità militare (cpv. 2).
Secondo l’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 27 aprile 2005 sul servizio sanitario coordinato (OSSC; RS 501.31), il servizio sanitario coordinato (SSC) ha il compito di coordinare, in funzione dei livelli, l’impiego e l’utilizzazione dei mezzi, nell’ambito del personale, del materiale e delle installazioni, degli organi civili e militari incaricati di pianificare, preparare ed eseguire misure d’ordine sanitario (partner SSC). Sono fatte salve le competenze dei singoli partner SSC. Il coordinamento ha lo scopo di garantire ai pazienti la migliore assistenza sanitaria possibile in tutte le situazioni (art. 1 cpv. 2 e 3 OSSC). Alla luce di ciò, la Sanità militare e il servizio sanitario coordinato (SSC) devono garantire l’informazione reciproca e coordinare le loro attività. Inoltre, possono collaborare nel quadro delle loro competenze, in particolare negli ambiti dell’istruzione, della formazione continua e dell’aggiornamento come pure della ricerca (cpv. 3).
Art. 5 Farmacia dell’esercito
Anche la Farmacia dell’esercito fa parte della sanità militare. Fornisce, secondo le disposizioni del medico in capo dell’esercito, le prestazioni farmaceutiche necessarie ai fini dell’adempimento dei compiti per la sanità militare. Si tratta in particolare di garantire alla sanità militare un adeguato approvvigionamento di medicamenti per uso umano e veterinario e dispositivi medici (agenti terapeutici) nonché di stupefacenti, purché siano utilizzati come agenti terapeutici, come pure la fabbricazione di medicamenti (art. 2 cpv. 1 lett. a e b della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici [LATer; RS 812.21]). Ciò include segnatamente anche l’acquisto, la produzione, la fabbricazione, l’immagazzinamento, la manutenzione e l’approvvigionamento di materiale sanitario. L’articolo riporta un elenco non esaustivo dei compiti principali della Farmacia dell’esercito. La Farmacia dell’esercito può anche essere incaricata di fornire prestazioni in modo sussidiario a favore della sanità civile (p. es. art. 8 cpv. 1 lett. f dell’ordinanza del 10 maggio 2017 sull’approvvigionamento economico del Paese [OAEP; RS 531.11], art. 2 dell’ordinanza del 22 gennaio 2014 sulle compresse allo iodio [RS 814.52] e art. 63 cpv. 1 dell’ordinanza del 29 aprile 2015 sulle epidemie [OEp; RS 818.101.1]). Sebbene, come indicato sopra, la Farmacia dell’esercito faccia parte della sanità militare, non è una delle installazioni della sanità militare soggette alla vigilanza esclusiva della Sanità militare secondo l’articolo 16. In particolare, è sottoposta alla vigilanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) per quanto concerne la fabbricazione, l’importazione, il commercio all’ingrosso e l’esportazione di medicamenti e a quella dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per quanto riguarda l’installazione e l’esercizio di impianti di radiologia. Per il resto, le disposizioni dell’ordinanza (p. es. l’esame delle condizioni di autorizzazione per il personale medico militare e i professionisti della salute militari da parte della Sanità militare) si applicano anche alla Farmacia dell’esercito.
3. Condizioni di autorizzazione per il personale medico militare e per i professionisti della salute militari
Art. 6 Definizione
Le prescrizioni della legislazione federale sulle professioni mediche, psicologiche e sanitarie e le normative dei Cantoni concernenti l’esercizio della professione non si applicano al 6/31