Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 31 pagine
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dare informazioni ed esigere la produzione di documenti. In caso di necessità comprovata, può essere richiesta la documentazione del paziente non anonimizzata, anche se non è previsto l’esonero dal segreto professionale (lett. a). Poiché è probabile che i dati in questione siano dati personali sensibili, occorre di volta in volta tenere conto del principio di proporzionalità. Inoltre, la facoltà della Sanità militare di accedere ai locali d’esercizio deve essere espressamente disciplinata (lett. b). Infine, in futuro la Sanità militare potrà prelevare campioni e sequestrare provvisoriamente oggetti (lett. c). Se gli oggetti sequestrati non sono problematici, vengono restituiti al proprietario. L’elenco riportato al capoverso 3 non è esaustivo. Pertanto, è possibile adottare ulteriori misure di vigilanza non esplicitamente menzionate nell’ordinanza.
Art. 45 Misure amministrative
L’articolo 45 riporta un elenco non esaustivo di possibili misure amministrative. Tuttavia, misure così drastiche sono giustificate solo in caso di gravi irregolarità. Nei singoli casi occorre sempre tenere conto del principio di proporzionalità. Salvo casi urgenti, di volta in volta è necessario sentire previamente il personale medico militare o i professionisti della salute militari inadempienti oppure i responsabili delle installazioni interessate.
Art. 46 Misure disciplinari
La legislazione sul personale federale e quella militare prevedono già numerose possibilità nell’ambito del diritto del personale, disciplinare nonché in materia di responsabilità e perseguimento penale per poter reagire adeguatamente a negligenze e comportamenti scorretti da parte di persone che esercitano un’attività nell’ambito della sanità militare. A tale riguardo occorre menzionare le seguenti disposizioni: articolo 10 capoverso 3 lettere a–c e capoverso 4 (fine del rapporto di lavoro), articolo 14 capoverso 2 lettera c e capoverso 3 (persone nominate per la durata della funzione) e articolo 25 (garanzia della corretta esecuzione dei compiti) LPers, articoli 98–100 (inchiesta e misure disciplinari), articolo 101 (responsabilità degli impiegati), articolo 102 (responsabilità penale), articolo 103 e seguente (sospensione dal servizio) e articolo 115 lettera j (disposizioni derogatorie applicabili al personale militare per quanto concerne la responsabilità penale) OPers, articolo 8 capoversi 3 e 4 LOGA nonché articolo 25 e articoli 27a–27j OLOGA (inchiesta amministrativa), articolo 20 e seguenti (nuovo esame dell’idoneità al servizio, nuova incorporazione, non reclutamento, esclusione dall’esercito, degradazione) e articolo 139 LM (responsabilità dei militari) nonché capitolo 9 RSE (diritto penale militare). Tuttavia, per quanto riguarda i mandatari, salvo sanzioni concordate contrattualmente (p. es. pene convenzionali, norme di mora), non esistono possibilità nell’ambito del diritto del personale e di quello disciplinare, mentre è possibile applicare le sanzioni previste dal diritto in materia di responsabilità.
In questo contesto, non si prevede di introdurre uno specifico diritto disciplinare nell’ambito della sanità militare. Piuttosto, le eventuali misure disciplinari sono rette dalle disposizioni contenute in leggi speciali o da particolari accordi contrattuali (cpv. 1). Sulla base di prescrizioni legali già esistenti la Sanità militare è tuttavia tenuta, nel quadro dell’assistenza amministrativa, a informare le competenti autorità di vigilanza civili in merito alle violazioni degli obblighi professionali da parte del personale medico militare e dei professionisti della salute militari che sono attivi anche nell’ambito della sanità civile (cpv. 2; cfr. art. 42 LPMed, art. 29 LPPsi e art. 18 LPSan). Inoltre, anche le autorità di vigilanza civili possono notificare alla Sanità militare i fatti e le notizie che apprendono in merito al personale medico militare e ai professionisti della salute militari e che sono rilevanti dal punto di vista del diritto disciplinare, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto cantonale (cpv. 3).