Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 34 pagine

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Modifiche all’ordinanza SIMIC

Secondo TG, nella pratica la polizia cantonale non ha la possibilità di effettuare inserimenti o modifiche nel SIMIC. Tutti i rapporti relativi a cittadini stranieri vengono trasmessi all’ufficio della migrazione, che provvede ad apportare le necessarie registrazioni nel SIMIC. Nella pratica si è dimostrato efficace lasciare questa competenza esclusivamente all’ufficio della migrazione.

5.2.4. Esperti in impronte digitali e immagine del volto

Controllo degli algoritmi

CAR, CFM, I VERDI, JDS, FPAZH, NoGEAS, Pikett Asyl, Sosf e ODAS accolgono con favore

il fatto che i risultati positivi basati esclusivamente su dati relativi alle immagini del volto debbano essere, in ogni caso, verificati manualmente. Sarebbe tuttavia auspicabile che anche tutte le corrispondenze basate sulle impronte digitali continuassero a essere verificate manualmente. Qualora ciò non fosse fattibile, le soglie inferiori (per ridurre al minimo i risultati falsi negativi) dovrebbero essere fissate al livello più basso possibile e quelle superiori (per ridurre al minimo i risultati falsi positivi) al livello più alto possibile.

USS rileva che, sebbene le ordinanze prevedano verifiche da parte di esperti, mancano la trasparenza sugli algoritmi utilizzati e vie di ricorso efficaci per le persone interessate. Ritiene che i meccanismi di tutela previsti dall’articolo 11c OAsi 3 non siano sufficienti per correggere sistematicamente tali errori. USS chiede che tutte le decisioni automatizzate siano obbligatoriamente sottoposte a un controllo umano.

TAF ha segnalato un piccolo errore nell’articolo 87a AP-OASA.

Immagini del volto

Secondo AsyLex e EPER, il controllo delle immagini del volto dovrebbe avvenire solo in casi eccezionali e strettamente limitati. Un’applicazione sistematica o generalizzata sarebbe sproporzionata e quindi incostituzionale. Data la vulnerabilità dei sistemi agli errori sistematici, è necessario rispettare standard di qualità specifici in materia; inoltre, occorre effettuare regolarmente controlli per individuare eventuali distorsioni che conducono a pregiudizi, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi.

Proposta sull’articolo 11a OAsi 3 (analogamente anche per l’art. 5 cpv. 1 lett. b OAsi 3,

l’art. 87 cpv. 1 OASA e l’art. 8 cpv. 1 lett. b dell’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica)

Capoverso 1bis: Il confronto delle immagini del volto può avvenire solo in casi eccezionali,

deve sempre rispettare il principio di proporzionalità, soddisfare standard di qualità adeguati ed essere sottoposto regolarmente a una verifica degli errori sistematici.

ODAGE nutre dubbi sul fatto che la raccolta delle immagini del volto rispetti il principio della proporzionalità, alla luce delle informazioni che le autorità potrebbero ottenere e delle violazioni dei diritti della personalità. Ciò vale in particolare alla luce della natura particolarmente sensibile dei dati biometrici (art. 5 lett. c n. 4 LPD) nonché dei rischi attuali connessi all’utilizzo di immagini (p. es. i deepfake).

Proposta

Articolo 5 capoverso 1 lettera b AP-OAsi 3

Capoverso 1: Per accertare l’identità di richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione le autorità competenti possono rilevare i seguenti dati biometrici:

b. immagini del volto.