Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 34 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 21Fedlex · Rapporto sui risultati
per le autorità incaricate della registrazione un maggiore dispendio in termini di personale, tempo e formazione. Prima dell’entrata in funzione del sistema, un gran numero di collaboratori (autorità competenti in materia di migrazione, Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini [UDSC], polizie cantonali) dovrà essere sottoposto a una formazione approfondita sull’uso del sistema; ma è prevedibile che anche dopo la messa in funzione del sistema e l’attuazione della revisione si registri un carico di lavoro supplementare.
Secondo UR nell’ambito dell’attuazione concreta occorre prestare attenzione alle risorse umane e materiali che saranno necessarie per i Cantoni per la raccolta di dati supplementari. Occorre garantire che le autorità competenti abbiano accesso ai sistemi necessari.
NW prende atto del fatto che il progetto non comporta ripercussioni dirette in termini finanziari o di personale a carico dei Cantoni. Eventuali ripercussioni indirette, per esempio nel settore della raccolta dei dati, dell’interoperabilità dei sistemi, delle competenze o esigenze formative, dovrebbero essere concordate tempestivamente con i Cantoni.
FR, VD e VS sottolineano che i Cantoni dovranno prepararsi ad assumersi compiti supplementari, in particolare per quanto riguarda l’acquisizione delle immagini dei volti, e, se necessario, a dotarsi di attrezzature aggiuntive. Ciò avverrà a loro spese e senza alcun compenso economico.
Secondo UDC le nuove norme comporteranno costi aggiuntivi, come riconosce lo stesso Consiglio federale nel suo rapporto esplicativo e deplora il fatto che vengano imposti nuovi obblighi gravosi, come la necessità di mettere a disposizione una persona di fiducia per i minori non accompagnati sin dal momento della raccolta dei dati biometrici, anziché nella procedura di allontanamento.
5.2.2. Persona di fiducia
Onere aggiuntivo e processi
Secondo BE gli agenti di polizia non sono autorizzati ad assumere il ruolo di persona di fiducia e quest’ultima deve essere presente al momento della registrazione nel sistema Eurodac, sebbene spesso la presunta minore età non sia reale né comprovata. Resta ancora da definire la procedura per determinare l’età. Occorre inoltre chiarire in che modo si possa garantire la tempestiva disponibilità delle persone di fiducia designate. Il carico di lavoro derivante dai nuovi processi, in particolare nei fine settimana, è ancora sconosciuto per BE.
TI ritiene che la nomina di una persona di fiducia comporterà sicuramente un aumento del carico di lavoro per le autorità cantonali, qualora il trattamento dei casi riguardanti i minori non possa essere coordinato con l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
USS ritiene che le misure previste a sostegno dei minori non accompagnati non siano sufficienti. In pratica, è difficile garantire che venga rapidamente designata una persona di fiducia. Inoltre, in assenza di norme vincolanti in materia di formazione, il requisito secondo cui la persona di fiducia deve possedere conoscenze in materia di diritto degli stranieri e di diritto relativo alla procedura di Dublino è insufficiente.
Rispetto del bene dei minori e considerazione della minore età
AvenirSocial, FIZ, EPER, FP, OSAR e SCCA chiedono che l’articolo 88a capoverso 3 OASA sia integrato con una frase: Il bene del minore ha la priorità in tutte le azioni intraprese dalla persona di fiducia.
Secondo EPER, il capoverso 1 dell’articolo 88a OASA deve essere integrato per garantire che, in caso di dubbio, la persona venga considerata minorenne: