Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 34 pagine
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Capoverso 3 lettera f: (esclusivamente) in casi eccezionali debitamente motivati dati
biometrici di persone che chiedono protezione internazionale, […]
Capoverso 4: Contemporaneamente ai dati biometrici di cui al capoverso 3 lettera f possono essere comunicati (esclusivamente) in casi eccezionali debitamente motivati anche:
CFM, I VERDI, CAR, JDS, NoGEAS, FPAZH, Pikett Asyl, ODAS e Sosf esprimono le
seguenti critiche:
Questa novità comporterebbe gravi rischi in materia di protezione dei dati, rischi che non vengono adeguatamente affrontati nell’attuale progetto di ordinanza. Da un lato, con la revisione di Eurodac viene meno il parere finora necessario sulla situazione della protezione dei dati nei Paesi terzi interessati. Inoltre non è più prevista alcuna verifica della proporzionalità. Entrambe le disposizioni dovrebbero essere inserite negli articoli rivisti 6a-6d OAsi 3, precisando in particolare che la Svizzera si astiene dal trasmettere dati a Stati terzi qualora questi non garantiscano un livello di protezione dei dati paragonabile a quello della Svizzera.
Inoltre, le persone interessate non dovrebbero ricevere solo un’informazione generica sul fatto che i loro dati personali possano essere trasmessi a Paesi terzi, organizzazioni internazionali ed enti privati. Dovrebbero invece essere informate in modo specifico qualora ciò fosse previsto nell’immediato futuro. A tal fine, dovrebbe inoltre essere loro fornita una motivazione impugnabile di tale trasferimento previsto e dovrebbero essere informate sui mezzi di ricorso a loro disposizione.
Infine, sarebbe auspicabile che negli articoli dell’OAsi 3 relativi alla comunicazione di dati personali a uno Stato non Dublino fosse prevista anche una supervisione da parte dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), analogamente a quanto previsto dall’articolo 11d P-OAsi 3 in merito al trattamento dei dati in Eurodac.
Secondo AsyLex, CAR, JDS, NoGEAS, FPAZH, ODAGE, Pikett Asyl, ODAS e Sosf, la
possibilità proposta è in netto contrasto con gli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare con la Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (CR; 0.142.30) e con il principio di non respingimento (divieto d’espulsione e di rinvio al confine, art. 33 CR) ivi sancito. Esiste il rischio concreto che, a seguito di tale trasmissione di dati, informazioni rilevanti ai fini della persecuzione giungano ai Paesi di origine, il che potrebbe comportare (ulteriori) repressioni e persecuzioni. Attualmente, la normativa prevista fa riferimento solo all’articolo 50 del regolamento Eurodac, senza tuttavia menzionare esplicitamente il quadro giuridico internazionale, in particolare il principio di non respingimento, né sancirlo in modo giuridicamente vincolante. Da questi partecipanti alla consultazione vengono presentate due proposte.
Proposta in merito all’articolo 87e capoverso 2 OASA
Capoverso 2: I dati Eurodac relativi a una persona possono essere trasmessi a uno
Stato che non è parte di un accordo di associazione Schengen per provare l’identità di
cittadini di uno Stato terzo ai fini del rimpatrio solo a condizione che:
a. siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 50 paragrafi 3 e 5 del regolamento
(UE) 2024/1358, in particolare il pieno rispetto del diritto internazionale (divieto di
respingimento), e
b. lo Stato che ha originariamente registrato i dati acconsenta espressamente alla
comunicazione degli stessi.
In relazione all’articolo 6d OAsi 3, si sottolinea che occorre garantire che la trasmissione dei dati non comporti alcun pericolo per la persona interessata e che avvenga solo nei casi strettamente necessari.