Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 34 pagine
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Capoverso 1: Nella procedura di allontanamento è possibile verificare, avvalendosi di metodi scientifici, se l’età dichiarata dalla persona interessata corrisponda a quella effettiva. In caso di dubbio, occorre presumere la minore età e adottare le misure del caso.
Registrazione dei dati in presenza della persona di fiducia
AG ritiene che, per la raccolta dei dati biometrici dei minori non accompagnati (RMNA) fermati, si debba ricorrere a persone di fiducia dei centri federali d’asilo anziché a persone di fiducia cantonali. L’articolo 109l capoverso 2 LStrI e le disposizioni dell’articolo 88a capoverso 2 P-OASA devono essere adeguati di conseguenza.
CCPCS e BL ritengono che le disposizioni relative alla designazione di una persona di fiducia per i minori non accompagnati non siano applicabili in questa forma da parte delle autorità di polizia cantonali e comunali.
Qualora l’articolo 109l LStrI, modificato nell’ambito dell’attuazione del regolamento Eurodac, dovesse essere interpretato nel senso che i minori non accompagnati, di cui si occupa l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) debbano essere consegnati alle autorità cantonali affinché queste designino una persona di fiducia per la registrazione dei dati biometrici, SH e BL ritengono che tale consegna costituirebbe un passaggio intermedio superfluo. Analogamente alla procedura attualmente in vigore per l’allontanamento (art. 64 cpv. 4 LStrI), l’UDSC potrebbe limitarsi a contattare le autorità cantonali, le quali a loro volta sarebbero competenti per la nomina della persona di fiducia.
Secondo CFM, CAR, FPAZH, JDS, NoGEAS, Pikett Asyl, ODAS e Sosf, occorre non solo
definire con maggiore precisione le qualifiche giuridiche e pedagogiche delle persone di fiducia, ma anche menzionare il loro ruolo nel garantire un accesso agevole alle procedure di rettifica e cancellazione per i minori. I seguenti compiti devono essere esplicitamente sanciti nell’OASA (NoGEAS): accompagnamento alle audizioni, spiegazione delle procedure adeguata ai bambini, rappresentanza degli interessi nei confronti delle autorità, tutela contro l’arbitrarietà e il sovraccarico.
Secondo AsyLex, CAR, JDS, NoGEAS, ODAGE, Pikett Asyl, ODAS e Sosf,
l’accompagnamento deve avvenire immediatamente; ciò significa che le autorità potrebbero dover istituire appositi sistemi di reperibilità, in cui le persone incaricate debbano essere indipendenti dall’autorità che assegna l’incarico e debitamente qualificate (formazione in materia di traumi, diritti dei minori, ecc.). Nell’interesse del bene del minore, sancito dall’articolo 3 CDF, la particolare vulnerabilità dei minori non accompagnati richiede inoltre la presenza di un rappresentante legale.
Proposta relativa all’articolo 88a capoverso 1bis OASA
Capoverso 1bis: [...] i minori non accompagnati devono essere accompagnati da una persona di fiducia e deve essere loro fornita assistenza legale gratuita.
5.2.3. Protezione dei dati
Trasmissione di dati a Stati terzi
Per USS, AvenirSocial, I VERDI, FIZ, FP, ODAGE, Plateforme Traite, OSAR, PS e SCCA,
la possibilità di trasmettere dati biometrici ai Paesi d’origine o a Paesi terzi non Dublino può mettere in pericolo le persone interessate. La trasmissione internazionale di grandi quantità di dati altamente sensibili comporta rischi considerevoli di perdita, abuso o pirateria. Si richiede quindi che la trasmissione dei dati avvenga in modo restrittivo, che comprenda solo i dati rilevanti e che la trasmissione dei dati biometrici costituisca un’eccezione.
PS, J+P, Ethique et société, FIZ, FP, Plateforme Traite, OSAR e SCCA hanno una proposta
in merito all’articolo 87e P-OASA: