Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 34 pagine
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Proposta in merito all’articolo 6d capoverso 2 OAsi 3
Capoverso 2: I dati Eurodac relativi a una persona possono essere trasmessi a uno
Stato non Dublino per provare l’identità di cittadini di uno Stato terzo ai fini del rimpatrio solo a condizione che:
a. siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 50 paragrafi 3 e 5 del regolamento
(UE) 2024/1358, in particolare il pieno rispetto del diritto internazionale (divieto di
respingimento), e
b. lo Stato che ha registrato i dati acconsenta alla comunicazione degli stessi.
Registrazione dei minori
CFM, CAR, JDS, FPAZH, NoGEAS, Pikett Asyl, ODAS e Sosf si pronunciano, per quanto
riguarda i minori, a favore del massimo rispetto del principio della finalità della raccolta dei dati, di un’assegnazione restrittiva dei diritti di accesso, di una messa a verbale dettagliata e di una notifica, nonché della cancellazione il più rapida possibile dei dati raccolti una volta venuto meno il loro scopo di utilizzo.
ACNUR ritiene che l’identificazione e la registrazione dei minori possano contribuire alla loro protezione. Tali procedure devono tuttavia svolgersi in modo adeguato all’età dei minori e tenere conto in primo luogo dell’interesse del minore, ai sensi dell’articolo 3 CDF. Le modifiche normative previste non terrebbero ancora conto di questa circostanza e si raccomanda di prevedere misure volte a garantire che gli ampi meccanismi di tutela dei minori di cui all’articolo 14 del regolamento Eurodac siano attuati in Svizzera. Questo potrebbe avvenire nell’OASA.
Secondo I VERDI, la raccolta dei dati biometrici dei minori dovrebbe essere accompagnata da misure a tutela dei minori e della privacy e limitata al minimo indispensabile.
J+P, Ethique et société, EPER e OSAR presentano una proposta relativa alla raccolta dei dati dei minori:
Non è comprensibile il motivo per cui l’articolo 6 capoverso 2 OAsi 3 diventi obsoleto, come indicato nel rapporto esplicativo. L’articolo 6 capoverso 2 OAsi 3 non deve essere abrogato, ma anch’esso adeguato di conseguenza.
Proposta relativa all’articolo 6 OAsi 3
Capoverso 2: I dati biometrici dei fanciulli non accompagnati di età inferiore a sei anni
vengono raccolti solo se la loro valutazione consente di accertarne l’identità.
Capoverso 2bis: La raccolta dei dati biometrici dei fanciulli deve essere adeguata alla loro età e non deve avvenire sotto costrizione.
ODAGE si oppone all’abbassamento a sei anni dell’età per la registrazione delle impronte digitali. Ciò non è conforme né al principio di proporzionalità, né all’interesse superiore del minore giusta l’articolo 3 CDF. Ciò vale a maggior ragione se le immagini del volto fossero state comunque acquisite, tenuto conto dei rischi specifici legati all’utilizzo delle immagini dei minori. In questo contesto, si chiede che il rilevamento delle impronte digitali dei minori sia limitato ai casi in cui ciò sia strettamente necessario (p. es. in situazioni di emergenza).
Articolo 6 capoversi 1 e 2 AP-OAsi 3
Capoverso 1: Non sono rilevati i dati biometrici di fanciulli di età inferiore a sei quattordici anni accompagnati da uno dei genitori salvo in casi di emergenza, in particolare per accertarne l’identità al fine di stabilire un legame di parentela.