Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 34 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 20Fedlex · Rapporto sui risultati
5.1.5. Detenzione nell’ambito della procedura Dublino
Margine di discrezionalità delle autorità di esecuzione
AG e SH auspicano che, nell’attuazione della detenzione nell’ambito della procedura Dublino, venga sistematicamente sfruttata la possibilità di ampliare il margine di discrezionalità delle autorità di esecuzione.
Pericolo dell’ordine e della sicurezza pubblici
BL e SH chiedono che il nuovo motivo di detenzione relativo al pericolo dell’ordine e della sicurezza pubblici (art. 76a D-LStrI) venga interpretato nel modo più ampio possibile e sia sancito nella legislazione nazionale in modo tale da poter essere applicato in particolare anche alle persone che, con la loro microcriminalità ricorrente, pongono sfide significative al sistema e alla società. Per quanto riguarda il rischio di fuga, secondo BL il margine di discrezionalità delle autorità competenti dovrebbe essere ampliato.
5.1.6. Meccanismo di solidarietà
AG e SH propongono di sancire a livello di ordinanza che i Cantoni siano coinvolti sin dall’inizio nei processi decisionali relativi all’applicazione del meccanismo di solidarietà e alle misure da adottare.
UDC si oppone alla partecipazione della Svizzera al meccanismo di solidarietà.
Al contrario, USS esorta il Consiglio federale a impegnarsi a favore di una maggiore solidarietà e di una migliore ripartizione degli oneri tra gli Stati Dublino, nonché a difendere un sistema di asilo e migrazione dignitoso e conforme ai diritti umani.
5.2. Modifiche di ordinanza a seguito del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il regolamento Eurodac
5.2.1. Risorse e onere
BE e VD ritengono che l’onere di lavoro relativo all’inserimento dei dati sia aumentato (nuove categorie ed età). Entrambi i Cantoni chiedono che, una volta attuato il sistema quantitativo, venga avviata una discussione in merito alla ripartizione dei costi. Secondo BE non è chiara la responsabilità relativa alla formazione per la registrazione in Eurodac.
Dal punto di vista economico TI osserva che il progetto AFIS 2026, analogamente al progetto Eurodac, presuppone che le autorità cantonali dispongano delle attrezzature necessarie per il rilevamento delle impronte digitali e delle immagini del volto. I costi per l’acquisto di nuove attrezzature sono quindi a carico delle autorità cantonali. Poiché tali costi non possono ancora essere quantificati con precisione, il governo cantonale non è attualmente in grado di esprimersi sulle ripercussioni finanziarie. Infine, in questo contesto, si invita già ora l’autorità federale a riconsiderare la propria posizione e a prevedere un contributo compensativo, anche a copertura parziale dei costi sostenuti dai Cantoni per l’acquisto delle suddette nuove apparecchiature, affinché questi ultimi non debbano sostenere l’intero onere finanziario.
OW e SG segnalano un aumento dell’onere per le autorità di esecuzione, che al momento non è ancora quantificabile. Qualora non sia possibile far fronte ai compiti aggiuntivi con le risorse esistenti, ci si aspetta che la Confederazione si faccia carico dei relativi costi aggiuntivi.
Sebbene al momento non sia ancora chiaro quale sarà il numero di registrazioni da effettuare e quanto tempo richiederanno, AG, FR e SG sottolineano che tali modifiche comporteranno