Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 34 pagine
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TAF propone di specificare esplicitamente nell’articolo 11e capoverso 3 lettera b P-OAsi 3 che la SEM può trasmettere una trascrizione del file audio anche al TAF stesso.
Invio elettronico del file audio
AsyLex propone di fissare nell’articolo 11e capoverso 4 P-OAsi 3 che la registrazione audio debba essere trasmessa sotto forma di file audio alla rappresentanza legale, nonché, su richiesta, al richiedente l’asilo nell’ambito della consultazione degli atti. L’ascolto sul posto sarebbe impraticabile e obsoleto e contrasterebbe con il principio della parità dei mezzi in un contraddittorio. Considerate le limitate risorse a disposizione della SEM e al fine di garantire lo svolgimento efficiente del procedimento, il file audio deve essere sempre trasmesso alla rappresentanza legale nell’ambito della trasmissione degli atti e, di norma, in formato elettronico. Non è affatto chiaro in che misura le considerazioni relative alla protezione dei dati possano giustificare un rifiuto di rilascio, dato che il rilascio di file e trascrizioni di questo tipo è, per esempio, prassi comune nei procedimenti penali.
Inoltre TAF solleva la questione se sia necessario nominare ogni volta nel testo delle ordinanze «o la sua rappresentanza legale» (art. 20bbiscpv. 2 lett. a e cpv. 4 P-OAsi 1 e art. 11e cpv. 4 e 5 P-OAsi 3), poiché la rappresentanza legale agisce, in linea di principio, per conto del richiedente l’asilo.
Nuova audizione in caso di registrazione audio incompleta o di scarsa qualità
AsyLex propone di correggere l’articolo 11e capoverso 5 P-OAsi 3 in modo tale che il richiedente l’asilo abbia diritto a una nuova audizione qualora la registrazione audio risulti incompleta o di scarsa qualità.
ODAGE sottolinea che l’interessato o la sua rappresentanza devono disporre di un termine sufficiente per richiedere rettifiche. Tale garanzia è indispensabile per assicurare la correttezza del verbale e l’effettiva tutela dei diritti del richiedente.
Problemi tecnici
Nel caso in cui, a causa di un problema tecnico, non venga effettuata alcuna registrazione audio da più di cinque giorni (art. 20bbiscpv. 3 P-OAsi 1), ODAGE propone, nella sua formulazione della disposizione, di non rinunciare alla registrazione dell’audizione e di convocare nuovamente la persona in tempo utile.
Prolungamento della durata di conservazione della registrazione audio
TAF propone di adattare l’articolo 11e capoverso 6 lettera a P-OAsi 3 e aumentare la durata della conservazione. Poiché l’articolo 24 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) prevede la possibilità di restituzione del termine, la registrazione audio non dovrebbe essere cancellata immediatamente dopo la scadenza del termine di ricorso non utilizzato, bensì si dovrebbe prevedere un periodo di tempo sufficiente dopo la scadenza del termine stesso.
Anche AsyLex propone di inserire nel capoverso 6 dell’articolo 11e P-OAsi 3 un periodo di conservazione di cinque anni. Qualora entro cinque anni dalla realizzazione della registrazione audio non venga avviata alcuna procedura d’asilo a livello nazionale, la registrazione audio dovrà essere cancellata.