Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 34 pagine

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miglioramenti: obbligo dell’entrata nel merito in applicazione della clausola di sovranità nei casi umanitari, accesso garantito alle cure mediche durante i trasferimenti, disposizioni vincolanti circa i controlli dello stato di salute e della vulnerabilità e rispetto delle disposizioni sui diritti umani in materia di autodeterminazione informativa.

I VERDI, OSAR, UDC e SCCA ritengono problematico che la consultazione sulle modifiche di ordinanze sia stata aperta prima che le modifiche legislative fossero approvate dal Parlamento.

AsyLex constata che, contrariamente a quanto affermato nel rapporto esplicativo (compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera), la Svizzera deve rispettare non solo la CEDU e la Convenzione sullo statuto dei rifugiati, ma anche gli altri obblighi di diritto internazionale in materia di diritti umani.

FIZ e Plateforme Traite criticano il fatto che la mancanza di vie di migrazione legali e la situazione insostenibile alle frontiere esterne dell’UE favoriscano la tratta di esseri umani e che l’attuale prassi di Dublino della Svizzera ignori i diritti di protezione delle vittime della tratta di esseri umani. La Svizzera deve quindi utilizzare il suo margine di manovra e applicare in modo coerente la clausola di sovranità, soprattutto per le persone particolarmente vulnerabili come le vittime della tratta di esseri umani. Inoltre, i requisiti per l’eventuale controllo della vulnerabilità sono formulati in modo troppo vago. Non è ancora chiaro quali criteri debbano essere utilizzati per il controllo e la norma che prevede che i minori non accompagnati possano essere rimandati nel Paese di prima accoglienza è in contrasto con i diritti dei minori delle Nazioni Unite e con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea.

4.2. Modifiche di ordinanze a seguito del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il regolamento AMMR

4.2.1. Consenso

La maggior parte dei Cantoni non ha osservazioni sull’adozione del regolamento AMMR e sulla sua trasposizione a livello di ordinanza. Diversi Cantoni concordano con le modifiche proposte alle ordinanze e sono esplicitamente a favore della loro introduzione (p. es. OW, TI e UR).

AG, NW, OW e TI accolgono con favore la disposizione proposta nell’OEAE sullo scambio di informazioni sullo stato di salute prima del trasferimento nello Stato Dublino competente. Secondo NW, la disposizione aumenta la sicurezza delle procedure e può contribuire a garantire un rimpatrio sostenibile dal punto di vista medico. Secondo OW, essa chiarisce per l’autorità cantonale responsabile dell’esecuzione dell’ordine di allontanamento che la SEM è autorizzata a trasmettere informazioni sullo stato di salute della persona interessata allo Stato Dublino responsabile.

PS accoglie con favore l’uso di registrazioni audio, ma la componente aggiuntiva dell’identificazione tramite riconoscimento vocale deve tenere conto dei maggiori requisiti di protezione dei dati (posizione condivisa anche da FP, Plateforme Traite, OSAR e SCCA). I VERDI ritengono che le nuove registrazioni audio previste possano contribuire alla sicurezza del procedimento, in quanto possono essere utilizzate come prove supplementari (così anche

p. es. CAR, GDS, FPAZH, NoGEAS, Pikett Asyl, Plateforme Traite, ODAS e Sosf). L’utilizzo

delle registrazioni audio deve tuttavia essere tutelato dal punto di vista del diritto costituzionale e della protezione dei dati. Altri partecipanti alla consultazione accolgono con favore, in linea di principio, l’utilizzo di registrazioni audio nella procedura Dublino (p. es. AvenirSocial e J+P). EPER accoglie inoltre con favore il fatto che i richiedenti l’asilo possano chiedere alla SEM di rinunciare alla registrazione audio (art. 20bbiscpv. 4 P-OAsi 1).