Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/7: Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE · 34 pagine

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I VERDI chiedono una modifica a livello di ordinanza per garantire che la proroga del termine di trasferimento avvenga solo previa verifica che la proporzionalità sia motivata. Chiedono inoltre che la persona interessata venga informata in modo esauriente in merito alla proroga del termine di trasferimento, nonché una precisazione nell’OASA, al fine di garantire che il bene del minore (art. 3 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, Convenzione sui diritti del fanciullo, CDF; RS 0.107) abbia la massima priorità in tutte le azioni della persona di fiducia.

FIZ ritiene che, a causa delle pressioni politiche, in Svizzera venga data maggiore importanza alla rigorosa applicazione della procedura Dublino rispetto agli obblighi di protezione nei confronti delle vittime della tratta di esseri umani. A tal proposito, fa riferimento a tre casi in cui la Svizzera è stata richiamata dal Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW)8.

Diversi partecipanti alla consultazione (p. es. AvenirSocial, AsyLex, CAR, GDS, CFM, FPAZH, FP, NoGEAS, Pikett Asyl, ODAS, OSAR e Sosf) avanzano, tra l’altro, le seguenti richieste:

− garantire ai rappresentanti legali un accesso effettivo alle registrazioni audio delle audizioni

Dublino (cfr. n. 5.1.1);

− la garanzia che i richiedenti l’asilo che rinunciano alla registrazione audio non subiscano

alcun svantaggio (cfr. n. 5.1.1);

− un prolungamento della durata di conservazione della registrazione audio (cfr. n. 5.1.1); − definire chiaramente i criteri per la proroga dei termini di trasferimento, applicare tali

proroghe in modo restrittivo ed escluderle in particolare in caso di malattia (cfr. n. 5.1.2); − informare i richiedenti l’asilo in modo documentabile ed esauriente sui criteri per la proroga

del termine di trasferimento (cfr. n. 5.1.2);

− garantire il diritto di essere ascoltati prima della proroga del termine di trasferimento (cfr.

n. 5.1.2);

− subordinare la durata della proroga del termine di trasferimento a una verifica della

proporzionalità e, di norma, prevedere una proroga di tre mesi a partire dalla ricomparsa (cfr. n. 5.1.2);

− sancire esplicitamente a livello di ordinanza che le persone di fiducia debbano sempre

operare nell’interesse superiore del minore (cfr. n. 5.1.3);

− stabilire un elenco di criteri vincolanti per le entrate nel merito in applicazione della clausola

di sovranità ed escludere in particolare i trasferimenti di minori non accompagnati (cfr.

n. 5.1.4);

− disciplinare in modo esaustivo il ricongiungimento familiare (cfr. n. 4.5.2).

4.3. Modifiche di ordinanze a seguito del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il regolamento Eurodac

4.3.1. Approvazione

AI, BS, GE, GL, JU, NE, SO e USAM approvano il progetto di revisione relativo a Eurodac senza osservazioni.

AG, BE, FR, LU, NW, OW, SG, SH, TI, UR, VD, VS, AvenirSocial e USS approvano il progetto

e formulano diverse osservazioni, in particolare riguardo alle nuove operazioni di inserimento dei dati, ai costi e al nuovo obbligo di designare una persona di fiducia per i minori non accompagnati al momento dell’inserimento dei dati in Eurodac. Diverse osservazioni

8 Decisioni: CEDAW/C/WG/62/DR/172/2021, CEDAW/C/91/D/169/2021 e CE-DAW/C/91/D/171/2021.