Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 39 pagine
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2.1.3.3 Art. 13 Copertura assicurativa
Questa disposizione trova fondamento nell’articolo 14 della legge sui trapianti, secondo cui chi preleva organi, tessuti o cellule da una persona vivente deve accertarsi che la stessa sia adeguatamente assicurata contro le possibili gravose conseguenze del prelievo. I premi assicurativi vengono addebitati all’assicuratore che, in mancanza di una donazione da vivente, dovrebbe sopperire alle spese di cura della malattia del ricevente. Di regola si tratta dell’assicurazione malattia ma, a seconda dei casi, può anche essere l’assicurazione infortuni o invalidità. Nell’articolo 13 dell’ordinanza, il Consiglio federale definisce i contenuti e la portata dell’assicurazione per il donatore e precisa di intendere per «gravose conseguenze del prelievo» i rischi di decesso ed invalidità. Sebbene finora non si siano verificati decessi in seguito a donazione d’organo2, non si può escludere del tutto che – subito dopo il prelievo o durante il periodo di convalescenza – insorgano delle complicanze che provocano l’incapacità lavorativa totale o parziale o persino la morte del donatore. L’ospedale cantonale di Basilea è l’unico centro di trapianto in Svizzera ad assicurare, dal 1° gennaio 2001, i propri donatori di rene contro il rischio di decesso e di invalidità.
Perché sussista un caso assicurativo, i rischi di morte o di invalidità devono subentrare nel periodo di validità del contratto assicurativo quale conseguenza del prelievo di organi, tessuti o cellule3. Si esplicita in tal modo il requisito del nesso causale, in base al quale un fatto dà luogo a delle responsabilità se, in base al normale corso delle cose e all’esperienza di vita, è in grado di influire sul rischio sopravvenuto in modo tale da favorire significativamente la comparsa di tale rischio rispetto alla causa in questione. Per delimitare la copertura, si stabilisce che deve essere concluso un contratto d’assicurazione della durata di 2 anni dal momento del prelievo (cpv. 1).
Chi preleva organi, tessuti o cellule, deve accertarsi prima del prelievo che il donatore sia assicurato contro i rischi di morte e di invalidità (cfr. anche art. 14 cpv. 1 della legge sui trapianti). Questo obbligo presuppone la verifica caso per caso della copertura assicurativa del donatore. Se il donatore è già assicurato privatamente contro i rischi di decesso e di invalidità (ad esempio nel quadro della previdenza privata), non occorre fare altro. Se invece la copertura assicurativa manca, andrà stipulata un’assicurazione ai sensi del capoverso 1.
In considerazione dell’utilità della donazione da vivente, con l’articolo 14 della legge sui trapianti il Parlamento voleva offrire al donatore una buona copertura assicurativa contro le possibili conseguenze del prelievo di organi, tessuti e cellule per venirgli incontro senza troppe formalità. In quest’aiuto rientra anche il fatto di risparmiare al donatore – in caso di evento dannoso – un procedimento lungo e complicato, che comporta un’onerosa produzione di prove, calcoli complessi del danno e una serie di accordi con le assicurazioni sociali. Questo avvalora l'opzione di un’assicurazione di somma fissa e la subordinazione del pagamento – qualora sussista il caso assicurativo – a determinate, semplici condizioni (e cioè la prova del decesso o dell’invalidità e la causalità).
2 Per quanto riguarda l’invalidità, il Registro svizzero della salute dei donatori d’organo ha rilevato il caso di una donatrice che ha dovuto lasciare il lavoro dopo la donazione ma che, dopo essersi riqualificata professionalmente, non ha dovuto percepire alcuna rendita di invalidità.
3 Nel caso di invalidità, non è richiesto che in questo periodo sia stato accertato anche il grado di invalidità. Di solito questo accertamento richiede più tempo. Il grado di invalidità va però stabilito ai fini dell’erogazione della prestazione assicurativa.