Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 39 pagine

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2.1.2.5 Art. 6 Decisione degli stretti congiunti

Il fattore decisivo per stabilire chi abbia il diritto di decidere tra gli stretti congiunti ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 della legge, è il legame più stretto, da definire caso per caso (cpv. 1). Un’indicazione in tal senso, ad esempio, è il fatto che il congiunto in questione vivesse con la persona deceduta in comunione domestica oppure le prestasse assistenza regolarmente e personalmente, come proposto anche nell’avamprogetto di revisione del diritto tutorio in relazione alla rappresentanza in ambito medico (cfr. art. 434 avamprogetto Codice civile). Il fatto invece che l’articolo 3 dell’ordinanza non stabilisca una gerarchia tra i congiunti, comporta tra l’altro che i coniugi, i conviventi o i partner registrati non godano di una posizione privilegiata rispetto ad altri congiunti stretti. È certamente possibile che una persona abbia un legame più stretto con i propri genitori o fratelli che non con il coniuge, anche se i coniugi vivevano in comunione domestica. Per questa ragione non appare opportuno stabilire una gerarchia nell’ordinanza.

Poiché l’autorizzazione al prelievo o il rifiuto sono una decisione di vasta portata, è autorizzato a decidere solo chi abbia compiuto 16 anni. Le persone più giovani possono quindi dare indicazioni in merito ad una dichiarazione della persona deceduta (cfr. art. 5 cpv. 3), ma non possono essere loro a decidere.

Affinché la decisione incontri un consenso per quanto possibile ampio e si abbia quindi la massima certezza di rispettare la volontà della persona deceduta, sono consultate tutte le persone che erano più legate alla persona deceduta e che sono raggiungibili entro termine utile (cpv. 2). Tale termine dipende dal periodo di tempo entro il quale è possibile prelevare organi, tessuti o cellule ancora trapiantabili. Se una delle persone raggiungibili e autorizzate a decidere si oppone al prelievo perché ritiene che la persona deceduta non avrebbe dato il proprio consenso, il prelievo non può avvenire.

La revoca del consenso può avvenire senza addurre motivi ed è possibile finché questo non comporti per il ricevente un ulteriore pericolo, oltre alla malattia di cui già soffre (cpv. 3). Se ad esempio il ricevente è già stato portato al centro di trapianto e si è già dato inizio alla preparazione per il trapianto, già fissato, la persona autorizzata a decidere non può più revocare il consenso espresso.

2.1.2.6 Art. 7 Informazione e consultazione

Il consenso al prelievo di organi, tessuti o cellule non deve influenzare in alcun modo la qualità dell’assistenza prestata ad una persona ancora viva o comportare la rinuncia inammissibile a interventi di mantenimento in vita o di prolungamento della vita. Pertanto e per una questione di rispetto, gli stretti congiunti vanno informati del consenso alla donazione di organi espresso dalla persona deceduta o consultati in merito solo dopo il primo accertamento dei segni clinici della morte.

Condurre un colloquio con i famigliari in lutto richiede molta sensibilità, empatia ed esperienza di situazioni analoghe da parte della persona incaricata della consultazione. Pertanto, possono condurre tali colloqui solo persone che dispongano di una formazione specifica e che abbiano maturato esperienza con situazioni analoghe (cpv. 2).