Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 39 pagine

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Il concetto di invalidità è in linea con l’articolo 8 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), che definisce l’invalidità come l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1). La valutazione del grado d’invalidità si basa sull’articolo 16 LPGA e sull’articolo 28 capoversi 2bis e 2ter della legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI; RS 831.20). Per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione viene confrontato con il reddito che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. Il rimando all’articolo 28 capoversi 2bis e 2ter è necessario in quanto esso, in deroga all’articolo 16 LPGA, definisce l’invalidità per le persone che non esercitano un’attività lucrativa o che la esercitano a tempo parziale (cpv. 5).

2.1.3.4 Art. 14 Risarcimento spese

Secondo l’articolo 14 capoverso 2 della legge, l’assicuratore che, in mancanza di donazione da vivente, dovrebbe sopperire alle spese di cura della malattia del ricevente si assume un adeguato risarcimento delle altre spese che il prelievo comporta per il donatore. La legge delega al Consiglio federale il compito di stabilire quali altre spese devono essere risarcite (cfr. art. 14 cpv. 4 lett. c). L’articolo 14 dell’ordinanza annovera tra esse – in modo non esaustivo – le spese cui deve far fronte il donatore prima e dopo la donazione di organi, tessuti e cellule. Si tratta soprattutto delle spese di viaggio che il potenziale donatore deve sostenere ai fini dell’accertamento dell’idoneità di donatore. Anche l’accertamento stesso comporta dei costi perché il potenziale donatore deve sottoporsi a una serie di esami medici e psicologici nel centro di trapianto (lett. a e b). È anche possibile che, durante la convalescenza, il donatore abbia bisogno dell’assistenza di terzi, ad esempio per i lavori di casa o per la cura dei figli. Anche questi costi devono essere risarciti dall’assicuratore del ricevente. In tal modo la posizione dei donatori che non esercitano un’attività lucrativa migliora notevolmente rispetto alla situazione attuale. Spesso, infatti, sono proprio queste persone a rendersi disponibili per una donazione da vivente e il fatto che debbano sostenere di persona le spese corrispondenti non è accettabile.

2.1.4 Capitolo 4: Impiego di organi, tessuti e cellule

Questo capitolo disciplina l’impiego di organi, tessuti e cellule umani (incluse le cellule staminali) in vista del trapianto. Ai sensi della definizione di cui all’articolo 2 lettera a, si tratta in particolare del prelievo, dell’analisi, della preparazione, dell’importazione e esportazione, della conservazione e del trapianto. Il fondamento giuridico è costituito dagli articoli 24 – 35 della legge sui trapianti.

Talvolta il trapianto di organi, tessuti o cellule può comportare rischi e causare al ricevente infezioni ed effetti indesiderati. Questi possono però essere minimizzati valutando scrupolosamente il donatore e analizzando ogni singola donazione sulla base dello stato della scienza e della tecnica. L’impiego di organi, tessuti e cellule deve soddisfare severi standard di qualità e di sicurezza affinché possa essere garantito un elevato livello di tutela sanitaria della popolazione.