Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 39 pagine
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2.1.1.2 Articolo 2 Definizioni
Il termine impiego comprende tutte le attività svolte con organi, tessuti o cellule a scopo di trapianto sull’uomo (lett. a). Gli organi, tessuti e cellule donati sono resi disponibili mediante il prelievo da donatore. L’analisi consente di individuare donatori infetti o organi, tessuti e cellule infetti. La conservazione è il mantenimento di tessuti o cellule in adeguate condizioni controllate. Il trapianto, infine, è il trasferimento di organi, tessuti o cellule finalizzato a migliorare o ripristinare una funzione corporea.
La preparazione (lett. b) è il procedimento più o meno dispendioso al quale sono sottoposti gli organi, i tessuti e le cellule dopo il prelievo allo scopo di predisporli per il trapianto, senza modificare le loro proprietà fisiologiche, ossia le loro proprietà e funzioni «naturali». La preparazione è diversa a seconda del tipo di organi, tessuti o cellule: la preparazione del tessuto osseo, ad esempio, prevede innanzitutto la rimozione delle parti molli che vi aderiscono (cartilagine, grasso) e il lavaggio in una soluzione speciale. La fase successiva consiste nella frammentazione, nella preparazione in toto (osso non frammentato) oppure nella preparazione in determinate forme con l’ausilio di speciali strumenti. Subito dopo il prelievo, le ossa devono essere imballate con materiale idoneo in condizioni di perfetta igiene e conservate a basse temperature. Le valvole cardiache invece sono sterilizzate per breve tempo con antibiotici, quindi congelate in un mezzo speciale addizionato di un agente crioprotettivo. Le cornee vengono misurate, la superficie viene in parte levigata e il tessuto viene immerso in un contenitore di soluzione nutritiva. Dopo il prelievo, gli organi vengono lavati con speciali liquidi, appositamente imballati e raffreddati.
Il promotore è la persona o organismo che, sotto la propria responsabilità, dà inizio a una sperimentazione clinica, la gestisce o la finanzia. E’ considerato promotore anche uno sperimentatore che avvia di persona la sperimentazione clinica e se ne assume l’intera responsabilità (lett. d e e).
2.1.2 Capitolo 2: Prelievo di organi, tessuti e cellule su persone decedute
L’articolo 8 della legge sui trapianti stabilisce che per il prelievo di organi, tessuti e cellule da una persona deceduta occorre sostanzialmente che quest’ultima abbia dato il proprio consenso. Se manca il consenso documentato, si chiede agli stretti congiunti della persona deceduta se sono a conoscenza di una dichiarazione di volontà relativa alla donazione. Se non è il caso, gli stretti congiunti possono decidere – nel rispetto della volontà presunta della persona deceduta – se acconsentire al prelievo di organi, tessuti o cellule. Ai sensi dell’articolo 8, capoverso 8 della legge, il Consiglio federale definisce la cerchia degli stretti congiunti. Il Consiglio federale deve dunque stabilire chi va consultato e è autorizzato a decidere quando manca il consenso documentato al prelievo.
Qualora non vi sia consenso documentato, la persona deceduta non abbia designato una persona di fiducia e gli stretti congiunti non siano a conoscenza di una dichiarazione di donazione o dell’esistenza di una persona che sia informata in merito a una simile dichiarazione, l’ordinanza presuppone che è autorizzata a decidere la persona che aveva il legame più stretto con la persona deceduta. In questo caso, però, non viene stabilito per legge un ordine d’importanza perché in molti casi esso non risponderebbe alla realtà e dovrebbe poi essere rivisto se vi è fornita una prova contraria (ad esempio qualora i coniugi avessero litigato e sia un fratello o una sorella avessero avuto il rapporto più stretto con la persona deceduta).