Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 39 pagine
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Rapporto esplicativo sull’ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani
1 Parte generale
1.1 Introduzione
Quest’ordinanza sui trapianti riassume tutti gli aspetti del trapianto allogeno, ovvero del trasferimento di organi, tessuti o cellule da una persona ad un’altra, ad eccezione dell’attribuzione di organi, che è regolamenta da una specifica ordinanza.
2 Parte specifica
2.1 Spiegazioni dei singoli articoli
2.1.1 Capitolo primo: Oggetto e definizioni
2.1.1.1 Articolo 1 Oggetto e campo d’applicazione
L’ordinanza disciplina i seguenti aspetti ispirandosi alla legge sui trapianti:
- il prelievo di organi, tessuti e cellule da persone decedute e da persone viventi;
- l’impiego di organi, tessuti e cellule;
- le sperimentazioni cliniche di trapianti di organi, tessuti o cellule;
- il trapianto di tessuti o cellule provenienti da embrioni o feti;
- i compiti di organizzazione e di coordinamento dei Cantoni nei centri di trapianto e negli
ospadali;
- i compiti connessi alla gestione del registro delle cellule staminali.
Il capoverso 2 elenca gli articoli che si applicano all’impiego di organi, tessuti e cellule destinati a un trapianto autologo. Di regola, il trapianto autologo (ossia il trasferimento da una parte del corpo ad un’altra dello stesso individuo) non presenta problemi perché donatore e ricevente sono la stessa persona. Si effettuano ad esempio trapianti autologhi della pelle dopo ustioni, trapianti di vasi sanguigni, ad esempio di vene della gamba per sostituire le coronarie malate, trapianti ossei o di cartilagine in presenza di artrosi. Nel nuovo ambiente il tessuto trapiantato ricresce di solito senza complicanze. Se gli organi, i tessuti e le cellule sono preparati prima del trapianto, si applicano anche le disposizioni in materia di garanzia della qualità (cpv. 3).
L’ordinanza sui trapianti non si applica all’impiego di espianti standardizzati, ossia di prodotti fabbricati con organi, tessuti o cellule, che possono essere standardizzati o il cui processo di fabbricazione può essere standardizzato (cfr. art. 3 lett. d della legge sui trapianti). Diverso è il caso in cui gli organi, i tessuti e le cellule sono utilizzati nella fabbricazione di tali prodotti. Il capoverso 4 elenca le disposizioni applicabili.