Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 39 pagine
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2.1.8.7 Art. 59 Compiti negli ospedali
Finora negli ospedali periferici che dispongono di un reparto di terapia intensiva non vi erano di regola persone responsabili del coordinamento locale nel settore dei trapianti. Tuttavia, le procedure di trapianto che si svolgono in questi ospedali sono in parte le stesse di quelle nei centri di trapianto (cfr. art. 58). Pertanto, è importante che anche negli ospedali venga designata una persona responsabile che diriga e sorvegli questi procedimenti e abbia la competenza di decidere le misure e i mezzi da impiegare. In linea di massima, la persona responsabile del coordinamento locale in questi ospedali ha gli stessi compiti del coordinatore in un centro di trapianto, ad eccezione del processo di trapianto e della gestione dei riceventi.
Secondo esperienza, negli ospedali periferici vi sono meno donatori e non vengono svolte attività di trapianto. Ne consegue che, di regola, questo compito può essere svolto nell'ambito di un impiego a tempo parziale. Una persona responsabile del coordinamento locale può quindi essere competente per vari ospedali periferici.
2.1.8.8 Sezione 3: Protezione dei dati
2.1.8.9 Art. 60 Trattamento di dati personali
Ai sensi dell'articolo 17 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se ciò è sancito da una base legale. Per «trattare» si intende qualsiasi trattamento dei dati personali, indipendentemente dai mezzi e dai procedimenti adottati – in particolare procurarsi, conservare, utilizzare, rielaborare, trasmettere, archiviare o distruggere dati.
I servizi incaricati dell’esecuzione della legislazione sui trapianti sono autorizzati a trattare i dati personali di cui necessitano per adempire i propri compiti (cpv. 1). In questa sede, si tratta in particolare del trattamento dei dati da parte dell'UFSP nell’ambito delle notifiche e delle autorizzazioni, del trattamento dei dati da parte del servizio nazionale di attribuzione nell’ambito della procedura di attribuzione (cfr. al proposito l'ordinanza sull'attribuzione di organi) e del trattamento dei dati da parte del Registro delle cellule staminali nell’ambito della ricerca di cellule staminali del sangue compatibili (cfr. art. 63 della presente ordinanza). Il trattamento dei dati svolto dagli ospedali e dai centri di trapianto non sottostà a questa disposizione poiché non si tratta di servizi incaricati dell'esecuzione della legislazione sui trapianti. Le loro attività rientrano nel campo di applicazione della legge sulla protezione dei dati.
L'articolo 58 della legge sui trapianti stabilisce quali dati debbano essere trattati confidenzialmente. Si tratta in altre parole di dati che presentano un interesse che deve essere protetto con la segretezza. Pertanto questi dati non sono accessibili al pubblico e sono noti a una cerchia limitata di persone, ovvero a un'équipe o un gruppo di persone che devono comunicarsi tali dati per lo svolgimento di un compito comune (per esempio per l'attribuzione di un organo disponibile). Inoltre, la legge prevede disposizioni relative alla comunicazione dei dati (cfr. art. 59). Nel settore della medicina dei trapianti può accadere che alcuni dati debbano essere comunicati ad autorità straniere o ad organizzazioni internazionali, segnatamente nell'ambito dello scambio internazionale di organi. L'articolo 60 della legge sui trapianti stabilisce le modalità di comunicazione di dati confidenziali in questo contesto. In base alla presente ordinanza i dati non confidenziali possono essere inoltrati senza limitazioni ad autorità ed istituzioni straniere e ad organizzazioni internazionali, dal momento che non si riferiscono ad una persona determinata o determinabile (cpv. 2).