Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 39 pagine

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2.1.3 Capitolo 3: Prelievo di organi, tessuti e cellule su persone viventi

La donazione di organi, tessuti e cellule da parte di una persona vivente rappresenta un caso speciale nel panorama delle attività mediche. In particolare, il fatto che l’intervento non comporti alcun vantaggio di tipo medico per il donatore ma al contrario un rischio per la salute – seppure minimo nel caso della donazione del rene – rende necessarie disposizioni accompagnatorie a livello di ordinanza. In relazione alla donazione da vivente non va poi dimenticato il rischio del commercio di organi; anche in questo caso sono necessarie regole preventive a livello di ordinanza, che diano ulteriore esecuzione al divieto di commercio sancito dalla legge e all’obbligo della gratuità della donazione. La legge sui trapianti conferisce quindi al Consiglio federale il compito di definire i dettagli a livello di ordinanza. In questa sede, si tratta delle esigenze concernenti l’informazione da fornire ai potenziali donatori di cui agli articoli 12 lettera b e 13 capoverso 2 lettere f e g della legge sui trapianti (cfr. art. 15 cpv. 1 legge sui trapianti), e di considerazioni sulla copertura assicurativa e sul risarcimento delle spese (cfr. art. 14 cpv. 4 legge sui trapianti).

2.1.3.1 Art. 11 Informazione del donatore vivente

L’articolo 12 lettera b della legge sui trapianti prevede – tra le altre condizioni - che sia consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona vivente solo se essa è stata informata in modo esauriente. Lo stesso obbligo d’informazione sussiste, nel caso del prelievo di tessuti o cellule rigenerabili da persone incapaci di discernimento, nei confronti del loro rappresentante legale (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. f legge sui trapianti). Devono essere informate in modo esauriente anche le persone capaci di discernimento ma minorenni alle quali vengono prelevati tessuti o cellule rigenerabili (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. g della legge). È opportuno che a fornire le informazioni necessarie siano degli specialisti, che conoscono la materia e sanno per esperienza diretta come si svolge l’intervento. Per questo, l’articolo 13 capoverso 1 dell’ordinanza attribuisce ai medici che prelevano organi, tessuti o cellule la responsabilità di informare i potenziali donatori. Le informazioni devono essere fornite in modo comprensibile, ossia con un linguaggio intelleggibile ed adeguato rispetto alla capacità di comprensione della persona in questione. Inoltre, secondo quanto recita la disposizione, le informazioni devono essere esaurienti, ragione per cui l’ordinanza riporta le informazioni essenziali da fornire (capoverso 2) .

L’informazione deve chiarire lo scopo e lo svolgimento dell’intervento (lett. a). In particolare, nell’illustrare lo svolgimento vanno date spiegazioni sulla procedura chirurgica, e quindi su come viene effettuato il prelievo, sulla durata dell’intervento o sull’anestesia. L’indicazione che la donazione di organi, tessuti e cellule deve avvenire in modo volontario e gratuito e che la donazione dietro retribuzione è punibile (lett. b) viene fornita anche in occasione di uno specifico accertamento da parte di un professionista (cfr. art. 12). La spiegazione dei rischi a breve e a lungo termine per la salute del donatore (lett. c) è fondamentale. In una donazione di organo, il rischio non è correlato solo al pericolo di morire durante l’intervento ma anche alle complicanze postoperatorie. Tra i rischi a breve e a lungo termine vi sono ad esempio infezioni, emorragie secondarie, ipertonia o albuminuria. In Svizzera da molti anni esiste un registro dei donatori viventi, gestito a Basilea dal prof. Gilbert Thiel (Swiss Organ Living Donor Health Registry, SOL-DHR), che rileva periodicamente le condizioni di salute e il tasso di complicanze dei donatori viventi di rene. Se, in base ai risultati dell’indagine, occorre adottare determinati provvedimenti, i donatori in questione vengono informati e sottoposti a terapia. Le conoscenze derivanti da tali registrazioni confluiscono inoltre nell’informazione fornita ai futuri donatori viventi (cfr. anche art. 20 lett. e).