Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 39 pagine

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Il capoverso 3 rinvia a titolo sussidiario alla legge sulla protezione dei dati. Anche in questa sede si applica in particolare il principio della proporzionalità di cui all'articolo 4 capoverso 2 LPD. Ciò significa che la persona che tratta i dati è autorizzata a trattare soltanto i dati di cui ha oggettivamente bisogno per uno scopo preciso e per i quali vi è un rapporto ragionevole tra lo scopo del trattamento ed i pregiudizi per la personalità.

2.1.8.10 Art. 61 Sicurezza dei dati

La sicurezza dei dati costituisce una parte essenziale della protezione dei dati. Con questo articolo si intende garantire che i servizi incaricati del trattamento dei dati adottino le misure tecniche e organizzative conformi allo stato attuale della tecnica e necessarie per impedire abusi o altre conseguenze indesiderate legate al trattamento dei dati. Tali servizi sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui agli articoli 20–22 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD; RS 235.11) relative all’impostazione del sistema conforme a tali disposizioni ed emanano segnatamente un regolamento per il trattamento delle collezioni di dati automatizzati (cfr. art. 21 OLPD).

2.1.8.11 Sezione 4: Registro delle cellule staminali

Ai sensi dell'articolo 62 capoverso 1 della legge, il servizio federale competente tiene un registro delle cellule staminali. L'articolo 54 capoverso 2 lettera b prevede che la gestione di tale registro possa essere delegata a un’organizzazione o a una persona di diritto pubblico o privato. Nel messaggio concernente la legge federale sui trapianti7 il Consiglio federale parte dal presupposto che la gestione del registro delle cellule staminali venga affidata alla Fondazione cellule staminali del sangue (Swiss Blood stem cells)8.

La Fondazione cellule staminali del sangue (Swiss Blood stem cells) è stata creata nel 1988 in seguito a una decisione del gruppo di lavoro per i trapianti di midollo osseo di SwissTransplant. Un anno dopo è stato possibile avviare il reclutamento di donatori in Svizzera e la ricerca di donatori per pazienti stranieri. Nel corso degli anni successivi, la collaborazione internazionale è stata intensificata e sono stati stipulati contratti con istituzioni americane ed europee. In questo settore la cooperazione internazionale è estremamente importante, dato che la probabilità di trovare cellule staminali del sangue compatibili è assai esigua. Alla fine di settembre 2005 nel pool dei registri dei vari paesi figuravano più di 9,9 milioni di donatori9.

Nel 1992 è stato effettuato in Svizzera il primo trapianto di midollo osseo da donatore non imparentato e nel 1993 è stata creata la «Fondazione svizzera del registro di donatori di midollo osseo». Il numero di donatori registrati è aumentato anno dopo anno fino a raggiungere 19 500 persone alla fine del 2004. Durante i primi 15 anni di esistenza, il Registro ha elaborato a livello internazionale 637 richieste per pazienti svizzeri; dal 1988 ha svolto per pazienti svizzeri e stranieri più di 38 000 ricerche di donatori non imparentati. Il 13

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8 Nuova designazione decisa dal Consiglio di fondazione nel giugno 2005, che sostituisce il vecchio nome «Fondazione svizzera del registro di donatori di midollo osseo».

9 Fonte: sito dell’iniziativa «Bone Marrow Donors Worldwide», http://www.bmdw.org. «Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW) is the continuing effort to collect the HLA phenotypes of volunteer stem cell donors and cord blood units, and is responsible for the co-ordination of their worldwide distribution. Participants are 56 stem cell donor registries from 41 countries, and 38 cord blood banks from 21 countries. The current number of donors and cord blood units in the BMDW database is 9,967,976 (last updated: 27- Sep-2005)».