Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 39 pagine

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2.1.2.7 Art. 8 Persona di fiducia

Per analogia con l’articolo 8 capoverso 7 della legge, secondo cui può fare una dichiarazione in merito alla donazione solo chi ha compiuto 16 anni, questa condizione si applica anche alla designazione di una persona di fiducia, in base all’articolo 8 capoverso 6 della legge (cpv. 1).

Così come quando sono presenti più congiunti autorizzati a decidere, anche nel caso vi siano più persone di fiducia designate dalla persona deceduta, il prelievo è ammesso soltanto se tutte le persone raggiungibili entro termine utile vi acconsentono (cpv. 2). Inoltre, in linea con la «regola del consenso in senso lato», e quindi analogamente al caso in cui non sono raggiungibili gli stretti congiunti (art. 8 cpv. 4 della legge), il prelievo non è ammesso se nessuna delle persone di fiducia è raggiungibile (cpv. 3).

2.1.2.8 Sezione 2: Accertamento della morte e provvedimenti medici preparatori

L’articolo 9 capoverso 1 della legge sui trapianti sancisce la definizione di morte, secondo cui una persona è morta quando le funzioni del cervello, incluso il tronco cerebrale, sono cessate irreversibilmente. Nel momento in cui cessano tali funzioni, l’organo che controlla l’intero organismo si blocca definitivamente e di conseguenza muoiono anche tutti gli organi, i tessuti e le cellule. Spesso, grazie alle tecniche di rianimazione, è possibile compensare e superare la cessazione temporanea di funzioni vitali quali la respirazione, l’attività cardiaca o la circolazione ma non vi sono interventi che consentano di annullare gli effetti della cessazione completa ed irreversibile delle funzioni cerebrali, incluse quelle del tronco cerebrale.

Ai sensi della legge sui trapianti, è consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona se la sua morte è stata accertata (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b). Spetta al Consiglio federale stabilire le condizioni per l’accertamento della morte (art. 9 cpv. 2 legge sui trapianti). Nella presente ordinanza questa competenza viene concretizzata con rimando statico e diretto alle direttive medico-etiche dell’Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM), nella loro versione più recente. Le direttive concernenti l’accertamento della morte nel contesto del trapianto di organi descrivono dettagliatamente il procedimento da seguire per l'accertamento della morte.

Ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 della legge sui trapianti, il Consiglio federale è chiamato anche a stabilire un termine massimo per l’esecuzione dei provvedimenti medici preparatori dopo il decesso del paziente.

2.1.2.9 Art. 9 Accertamento della morte

Quest’articolo sancisce che l’accertamento della morte deve avvenire conformemente alle direttive medico-etiche dell’Accademia svizzera delle scienze mediche concernenti l’accertamento della morte nel contesto del trapianto di organi, nella versione del 20 giugno 2005.

Questo rimando statico e diretto alle norme della tecnica e della scienza permette di evitare il recepimento a livello di ordinanza delle complesse e dettagliate disposizioni tecnico-mediche relative all’accertamento della morte. Questo rende anche più facile adeguare il contenuto della normativa ai progressi tecnici e scientifici. Le direttive dell’ASSM sanciscono il consenso degli specialisti delle singole discipline, che le rispettano in quanto norme professionali.

Il rimando presuppone che le direttive dell’ASSM non siano in contraddizione con la legge sui trapianti e siano pertanto conformi al diritto. La conformità alla legge andrà nuovamente