Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/30: Disposizioni esecutive della legge sui trapianti · 39 pagine
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verificata nel caso di una revisione delle direttive, prima di un adeguamento del testo dell’ordinanza. Va precisato tuttavia che le normative private, quali le direttive medico-etiche dell’ASSM, non diventano – in virtù del rimando – disposizioni di legge generali ed astratte, bensì mantengono fondamentalmente il loro carattere privato. Poiché non vengono neppure pubblicate nella Raccolta delle leggi, l’ordinanza ne cita la fonte.
Nel 1969 l’ASSM ha emanato per la prima volta delle direttive per la definizione e la diagnosi della morte. L’adeguamento allo stato della scienza e della tecnica ha richiesto due revisioni, nel 1983 e nel 1996. Poiché le direttive del 1996 non erano più adeguate in ogni loro punto e alla luce della nuova legislazione nel campo della medicina dei trapianti, nel 2000 la Commissione centrale di etica dell’ASSM ha incaricato una nuova sottocommissione di rielaborare le direttive. L’UFSP, che vi era rappresentato, ha potuto quindi garantire – sulla base della legge sui trapianti, elaborata in parallelo a tale revisione – la conformità alla legge delle direttive, indispensabile per un rinvio diretto. La versione definitiva del testo delle direttive è disponibile dal 20 giugno 2005.
Elementi fondamentali delle direttive
Secondo le direttive, l’accertamento della morte si basa sulla verifica di vari segni clinici e sui risultati di esami complementari che consentono di concludere l’irreversibilità della cessazione di tutte le funzioni del cervello e del tronco cerebrale. In questo modo si garantisce la possibilità di accertare il decesso in modo affidabile, sia negli ospedali regionali che nei grossi centri.
Rispetto alla versione del 1996, una delle novità di queste direttive è rappresentata dal fatto che il decesso si considera sopravvenuto non dopo il primo accertamento della cessazione di tutte le funzioni del cervello e del tronco cerebrale ma – in conformità con la legge – solo dopo che lo abbia confermato un secondo esame clinico, effettuato a distanza di almeno sei ore, o dopo la conferma dell’arresto circolatorio cerebrale appurata con l’ausilio di esami complementari.
La morte può sopraggiungere per le seguenti cause:
- cessazione completa ed irreversibile delle funzioni del cervello, incluso il tronco
cerebrale, a causa di una lesione cerebrale primaria o di una lesione ipossica in seguito ad arresto cardiocircolatorio temporaneo;
- arresto cardiocircolatorio persistente che riduce o interrompe a lungo l’irrorazione
sanguigna del cervello, fino alla cessazione irreversibile delle funzioni del cervello e del tronco cerebrale.
Nel primo caso (cessazione completa ed irreversibile delle funzioni del cervello), per l’accertamento della morte si procede in questo modo: in presenza di una lesione cerebrale primaria evidente, vanno verificati sette segni clinici (coma, pupille dilatate e non reattive allo stimolo luminoso, assenza di riflessi oculocefalici, assenza di riflessi corneali, assenza di reazioni cerebrali a stimoli dolorosi, assenza del riflesso della tosse e della deglutizione, assenza del respiro spontaneo o test di apnea; numero 2.1 delle direttive). Per l’accertamento della morte deve essere garantita l’irreversibilità della cessazione delle funzioni del cervello e del tronco cerebrale, fornendo una nuova prova di questi segni clinici dopo un determinato tempo di osservazione (numero 2.2.1) oppure con esami tecnici complementari (numero 2.2.2).