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Consultazione 2005/77: Misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 34 pagine

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Considerato che da decenni i coniugi con doppio reddito sono penalizzati fiscalmente rispetto alle coppie di concubini in situazione reddituale analoga e che un'ampia riforma dell'imposizione dei coniugi non è realizzabile a breve termine, il Consiglio federale intende eliminare la discriminazione incostituzionale dei coniugi con doppio reddito attraverso l'adozione di una misura immediata, realizzabile in tempi brevi e in modo semplice. È importante che tale misura non impedisca né pregiudichi la scelta definitiva del sistema, vale a dire imposizione congiunta con splitting o passaggio all'imposizione individuale. Uno splitting per tutti i coniugi ai sensi del pacchetto fiscale 2001 quale misura immediata

anticiperebbe, ad esempio, la scelta del sistema e renderebbe più difficoltoso il passaggio all'imposizione individuale. D'altra parte, il minor gettito fiscale provocato dallo splitting (fino a 2 miliardi) oltrepasserebbe il quadro di una misura immediata.

La questione del sistema dovrà essere affrontata in una fase successiva.

Un altro aspetto importante per il Consiglio federale è il controfinanziamento delle minori entrate fiscali per effetto dell'applicazione della misura immediata.

1.3.3 Misura immediata proposta

Secondo il Consiglio federale, il modo più efficiente per sgravare i coniugi con doppio reddito nel vigente sistema di imposizione della famiglia è di rivedere la deduzione concessa ai coniugi con doppio reddito. Esso propone di stabilire la deduzione fissa attuale di 7'600 franchi al 50 per cento del secondo reddito sino a un importo massimo di 55'000 franchi. La deduzione di 7'600 franchi in vigore per i coniugi con doppio reddito va mantenuta quale importo minimo. La base per il calcolo della deduzione percentuale è costituita dal reddito più basso dei due coniugi. Il reddito lordo risultante dalla deduzione dei costi di

conseguimento come pure dei contributi della previdenza professionale e dei premi versati per le indennità per la perdita di guadagno, per l'assicurazione contro la disoccupazione e per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (art. 33 cpv. 1 lett. d, e, f LIFD) funge da base di calcolo11. Se questo reddito lavorativo più basso è inferiore all'importo minimo di 7'600 franchi, può essere dedotto solo questo importo.

Se a titolo di semplificazione del meccanismo di deduzione si volesse rinunciare all'importo minimo, si registrerebbe un minor gettito fiscale pari a circa 20 milioni di franchi. Ai benefici di questa misura si contrappone però lo svantaggio importante, ossia che i coniugi con un secondo reddito lavorativo piuttosto basso dovrebbero sopportare un aggravio maggiore rispetto al diritto vigente.

La penalizzazione dei coniugi con doppio reddito rispetto alle coppie di concubini in

situazione reddituale analoga, per effetto della tassazione congiunta e della tariffa fiscale progressiva, può in linea di principio avere ripercussioni su tutti i tipi di reddito (reddito lavorativo, rendite, pensioni, redditi da sostanza ecc.). Alla luce dei principi del freno

all'indebitamento ancorati nella Costituzione e delle prospettive delle finanze federali, il Consiglio federale è tuttavia costretto a definire delle priorità per lo sgravio fiscale. A tal fine, rivestono un ruolo importante12 determinati criteri economici come gli incentivi per una più ampia offerta di lavoro come pure gli effetti di crescita.

11 Cfr. le spiegazioni al n. 2.1.

12 Cfr. le ripercussioni sull'economia nazionale di cui al n. 3.4.