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Consultazione 2005/77: Misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 34 pagine
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3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni finanziarie
Se la nuova impostazione della deduzione per coniugi con doppio reddito entra in vigore il 1° gennaio 2007 unitamente all'aumento della tariffa per le persone sole, si prevede un minore gettito lordo (100%) pari a 410 milioni di franchi per l'anno fiscale 2007. Tuttavia, in caso di entrata in vigore dopo il 1° gennaio 2007, la maggior parte delle minori entrate effettive produrrà un effetto a livello contabile solo nel 2009 (circa 600 milioni di fr.). Dopo l'entrata in vigore della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), l'83 per cento delle minori entrate sarà a carico della Confederazione e il 17 per cento dei Cantoni. Qualora la misura proposta entrasse in vigore il 1° gennaio 2007, il fabbisogno di controfinanziamento della Confederazione per l'anno 2009 del piano finanziario ammonterebbe a circa 500 milioni di franchi; circa 100 milioni sarebbero a carico dei Cantoni. Grazie a entrate supplementari implicite, dovute a ulteriori effetti di crescita e all'aumento dell'efficienza a seguito del progetto "INSIEME"
dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, il fabbisogno di controfinanziamento
effettivo della Confederazione sotto forma di mandati di risparmio concreti si riduce però a 350 milioni di franchi.
3.2 Ripercussioni sul personale
Poiché l'imposta federale diretta è tassata e riscossa dai Cantoni, le misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi non avranno conseguenze sul personale federale.
Il calcolo della nuova deduzione per coniugi con doppio reddito e dell'aumento della tariffa per le persone sole non comporta per i Cantoni, dopo le modifiche IT, spese amministrative supplementari e pertanto nemmeno il fabbisogno di ulteriore personale.
3.3 Ripercussioni sull'onere fiscale
Le tabelle che seguono presentano confronti di onere fiscale tra coniugi con doppio reddito e concubini secondo il diritto vigente - tenuto conto della compensazione degli effetti della progressione a freddo già decisa dal Consiglio federale a partire dall'anno fiscale 2006 - e con l'applicazione delle misure immediate ("Guadagno 70 : 30" significa che il 70 per cento del reddito lavorativo è del primo partner e il 30 per cento dell'altro).