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Consultazione 2005/77: Misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 34 pagine

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3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni finanziarie

Se la nuova impostazione della deduzione per coniugi con doppio reddito entra in vigore il 1° gennaio 2007 unitamente all'aumento della tariffa per le persone sole, si prevede un minore gettito lordo (100%) pari a 410 milioni di franchi per l'anno fiscale 2007. Tuttavia, in caso di entrata in vigore dopo il 1° gennaio 2007, la maggior parte delle minori entrate effettive produrrà un effetto a livello contabile solo nel 2009 (circa 600 milioni di fr.). Dopo l'entrata in vigore della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), l'83 per cento delle minori entrate sarà a carico della Confederazione e il 17 per cento dei Cantoni. Qualora la misura proposta entrasse in vigore il 1° gennaio 2007, il fabbisogno di controfinanziamento della Confederazione per l'anno 2009 del piano finanziario ammonterebbe a circa 500 milioni di franchi; circa 100 milioni sarebbero a carico dei Cantoni. Grazie a entrate supplementari implicite, dovute a ulteriori effetti di crescita e all'aumento dell'efficienza a seguito del progetto "INSIEME"

dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, il fabbisogno di controfinanziamento

effettivo della Confederazione sotto forma di mandati di risparmio concreti si riduce però a 350 milioni di franchi.

3.2 Ripercussioni sul personale

Poiché l'imposta federale diretta è tassata e riscossa dai Cantoni, le misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi non avranno conseguenze sul personale federale.

Il calcolo della nuova deduzione per coniugi con doppio reddito e dell'aumento della tariffa per le persone sole non comporta per i Cantoni, dopo le modifiche IT, spese amministrative supplementari e pertanto nemmeno il fabbisogno di ulteriore personale.

3.3 Ripercussioni sull'onere fiscale

Le tabelle che seguono presentano confronti di onere fiscale tra coniugi con doppio reddito e concubini secondo il diritto vigente - tenuto conto della compensazione degli effetti della progressione a freddo già decisa dal Consiglio federale a partire dall'anno fiscale 2006 - e con l'applicazione delle misure immediate ("Guadagno 70 : 30" significa che il 70 per cento del reddito lavorativo è del primo partner e il 30 per cento dell'altro).

Diritto vigente Misure immediate Reddito lordo Concubini con Coniugati con Maggior o Concubini con Coniugati con Maggior in fr. doppio reddito doppio reddito minor onere doppio reddito doppio reddito o minor onere senza figli senza figli senza figli senza figli Guadagno 70 : 30 Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % Onere in fr. Onere in fr. in fr. in % 40'000 57 0 -57 -100.0 57 0 -57 -100.0 50'000 105 26 -79 -75.2 105 26 -79 -75.2 60'000 156 114 -42 -27.1 156 114 -42 -27.1 70'000 219 202 -17 -7.7 219 195 -24 -10.9 80'000 413 376 -37 -8.9 413 328 -85 -20.5 90'000 596 640 44 7.3 596 541 -55 -9.3 100'000 798 932 134 16.8 798 766 -32 -4.0 150'000 2'478 3'245 768 31.0 2'762 2'489 -273 -9.9 200'000 5'244 8'185 2'941 56.1 6'776 5'858 -918 -13.5 300'000 13'286 19'729 6'443 48.5 16'166 15'712 -454 -2.8 500'000 34'010 42'895 8'885 26.1 38'698 36'733 -1'965 -5.1 1'000'000 92'517 100'855 8'338 9.0 96'823 95'194 -1'629 -1.7 2'000'000 202'095 204'298 2'203 1.1 204'865 198'847 -6'018 -2.9