Progetto
Consultazione 2005/77: Misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 34 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 15Fedlex · Progetto
Dipartimento federale delle finanze con il compito di esaminare l'intero sistema di
imposizione dei coniugi, aveva manifestato la difficoltà nel comprendere la finalità perseguita dal legislatore con la deduzione. L'argomento addotto secondo cui i coniugi con doppio reddito non producono redditi fittizi13 («Schatteneinkommen») è alquanto riduttivo. La
commissione di esperti ha rilevato che non solo i coniugi con doppio reddito ma anche i contribuenti che vivono in un'economia domestica costituita da una sola persona devono svolgere i lavori domestici la sera o il fine settimana. Inoltre, si partiva implicitamente dal presupposto che entrambi i coniugi lavorassero a tempo pieno, ciò che corrisponde sempre meno alla realtà sociale. Della deduzione per attività lucrativa di entrambi i coniugi
beneficerebbero secondo il diritto in vigore anche le coppie sposate in cui ciascuno dei coniugi esercita un'attiva lavorativa nella misura del 50 per cento e le coppie sposate in cui uno dei due coniugi esercita un'attività lucrativa marginale. È indiscutibile che una persona che si dedica esclusivamente ai lavori domestici fornisce una prestazione importante e anche economicamente misurabile. Tuttavia, tale prestazione è in linea di principio
irrilevante sotto il profilo fiscale, ragione per cui la commissione di esperti ritiene che essa non debba essere presa - indirettamente - in considerazione neppure nel caso di coppie con doppio reddito. La commissione di esperti ha proposto di rinunciare alla deduzione a titolo di attività lucrativa di entrambi i coniugi, in quanto fondata su un reddito (quello del partner incaricato dei lavori domestici) ormai inesistente e di sostituirla con misure più specifiche14.
Nel pacchetto fiscale 2001, la deduzione per coniugi con doppio reddito non era più prevista. La situazione di queste coppie era regolata da un sistema di splitting.
1.3.4 Finanziamento della misura immediata
1.3.4.1 Principio
I calcoli effettuati mostrano che, senza controfinanziamento di questa misura, la deduzione per attività lucrativa di entrambi i coniugi dovrebbe essere innalzata al 60 per cento del secondo reddito del lavoro e ammontare al massimo a 72'000 franchi. In tal caso, nell'anno 2009 del piano finanziario, per la Confederazione risulterebbe al netto un minor introito di circa 900 milioni di franchi (830 milioni rispetto al gettito lordo previsto per l'anno fiscale 2007). Il Consiglio federale non intravede alcuna via politicamente percorribile per poter controfinanziare un tale minor provento attraverso la riduzione delle uscite.
Il Consiglio federale propone pertanto che il Parlamento stabilisca il finanziamento
contestualmente alla decisione relativa alla riduzione fiscale. Esso propone una
combinazione tra riduzione delle uscite e aumento parziale delle imposte.
Un parte dei minori introiti (250 su 750 milioni di franchi) deve essere finanziata attraverso un aumento della tariffa che implica un onere supplementare per una parte delle persone sole e di conseguenza anche per una parte delle persone in regime di concubinato. Un siffatto aumento consente di eliminare la discriminazione intervenendo sul versante opposto e in tal modo di introdurre una deduzione più bassa per i coniugi con doppio reddito.
L'aumento della tariffa è quindi in stretta relazione con la misura immediata e per il Consiglio federale è una misura oggettiva per compensare parzialmente le perdite fiscali.
13 Per reddito fittizio si intendono i lavori domestici svolti dal coniuge che non esercita un'attività lucrativa.
14 Rapporto della commissione di esperti concernente l'esame del sistema svizzero di imposizione della famiglia (commissione Imposizione delle famiglie), Berna 1998, pag. 43 seg.