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Consultazione 2005/77: Misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 34 pagine

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Almeno nell'ultima eventualità bisognerebbe attendersi anche ripercussioni negative

sull'offerta di lavoro e sulla crescita.

4 Rapporto con il programma di legislatura

Il presente avamprogetto non è contenuto nel Rapporto sul programma di legislatura 2003 - 200726. Dopo la bocciatura del pacchetto fiscale 2001 da parte del Popolo in occasione della votazione del 16 maggio 2004, il Governo ha comunque operato un riesame e il 22 giugno 2005 ha deciso di presentare un progetto con misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi. La scelta del sistema, ovvero tassazione congiunta con splitting o passaggio all'imposizione individuale, deve essere fatta in un secondo momento. Allo stesso tempo il Governo vuole soddisfare le mozioni della CET-S e del Gruppo liberale-radicale (05.3464 e 05.3299). Con questi interventi il Consiglio federale è invitato a presentare quanto prima misure nel quadro dell'imposizione delle persone fisiche che tengano conto della

giurisprudenza relativa alla parità tra coppie coniugate e coppie non coniugate.

5 Costituzionalità

Per il settore delle imposte dirette, l'articolo 128 Cost. conferisce alla Confederazione la facoltà di riscuotere un'imposta diretta sul reddito delle persone fisiche. A tenore dell'articolo 128 capoverso 2 Cost., nella determinazione delle aliquote la Confederazione prende in considerazione l'onere causato dalle imposte dirette cantonali e comunali. Secondo la Costituzione, l'imposta sul reddito delle persone fisiche non può superare l'aliquota massima (onere fiscale medio) dell'11,5 per cento (art. 128 cpv. 1 Cost.). Il previsto inasprimento della tariffa per persone contribuenti sole rispetta questa norma costituzionale.

Inoltre, il legislatore deve in particolare osservare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.).

Il principio del cumulo dei fattori attualmente in vigore in Svizzera non è di per sé

anticostituzionale. Per contro, secondo dottrina e giurisprudenza non è compatibile con il precetto dell'uguaglianza giuridica ancorato nell'articolo 8 Cost., poiché assoggetta a un onere fiscale maggiore i coniugi rispetto a persone non coniugate, siano esse persone sole o concubini, in caso di stessa capacità economica.

Affinché i coniugati siano debitamente sgravati nei confronti delle persone sole e dei

concubini, il legislatore dispone di diversi correttivi. Secondo il Tribunale federale la scelta del metodo non viene prescritta dalla Costituzione27, ma si tratta piuttosto di una decisione di principio politica.

La sfavorevole condizione dei coniugi si ripercuote essenzialmente su tutti i tipi di reddito (reddito lavorativo, rendite, pensioni, redditi della sostanza ecc.). Con la proposta nuova impostazione della deduzione per attività lucrativa di entrambi i coniugi, l'eliminazione della discriminazione viene limitata ai coniugi con doppio reddito. Nei casi in cui un coniuge riceve redditi esclusivamente da fonti diverse dall'attività lucrativa (rendite, pensioni, redditi della sostanza ecc.), la situazione svantaggiosa permane. Pertanto, la prevista misura immediata

26 FF 2004 1075

27 DTF 110 Ia 7.