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Consultazione 2005/77: Misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 34 pagine

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differenza di capacità economica, a parità di reddito, fra i coniugi e le persone sole. La tariffa per coniugi parte da un reddito imponibile di 26'700 franchi; quella per persone sole, da un reddito imponibile di 13'600 franchi. Il massimo del carico fiscale medio previsto dalla

Costituzione federale, pari all'11,5 per cento, è raggiunto con un reddito imponibile di

843'600 franchi (coniugi) o di 712'500 franchi (persone sole). La tariffa applicata ai coniugi è valida anche per i contribuenti vedovi, separati, divorziati o celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo

essenziale.

1.2.2 Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)

1.2.2.1 In generale

In materia di imposizione dei coniugi, la legge federale del 14 dicembre 1990

sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14)

ricalca essenzialmente la LIFD. L'articolo 3 capoverso 3 LAID contempla il principio

dell'addizione degli elementi imponibili. La disposizione concernente le deduzioni organiche e inorganiche corrisponde di regola a quella della LIFD. Le deduzioni di cui all'articolo 9 capoverso 2 LAID, che riprende quasi testualmente gli articoli 26 e 33 LIFD, sono

obbligatorie per i Cantoni. La competenza di determinarne l'importo è lasciata però al diritto cantonale.

Nel rispetto del principio dell'uguaglianza giuridica, l'articolo 11 capoverso 1 LAID contiene indirettamente prescrizioni riguardanti le tariffe imponendo, per uno stesso reddito, una riduzione dell'imposta delle persone coniugate rispetto a quella dovuta dalle persone sole. Questa disposizione prescrive inoltre che la stessa riduzione dev'essere accordata ai

contribuenti vedovi, separati, divorziati o celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose e provvedono in modo essenziale al loro sostentamento. Essa riguarda principalmente le famiglie monoparentali, ma si applica anche alle coppie di concubini,

seppure soltanto al partner che detiene l'autorità parentale. Il legislatore cantonale stabilisce autonomamente se questa riduzione è concessa sotto forma di una deduzione percentuale dell'ammontare dell'imposta, limitata a una somma espressa in franchi, oppure sotto forma di tariffe speciali per le famiglie monoparentali e le persone coniugate. L'importo della riduzione deve comunque essere uguale per le famiglie monoparentali e i coniugi.

1.2.2.2 Disposizioni giuridiche cantonali

Dopo la sentenza Hegetschweiler, i Cantoni hanno apportato alla propria legislazione fiscale i correttivi necessari per permettere di accordare sgravi fiscali alle coppie coniugate. A seguito dell'armonizzazione fiscale formale, che esplica effetti dal 2001, i Cantoni hanno inoltre adeguato le loro legislazioni tributarie alla LAID, poiché, secondo l'articolo 72

capoverso 2 LAID, scaduto il termine per l'adeguamento, il diritto federale è direttamente applicabile se il diritto fiscale cantonale vi si oppone. I Cantoni hanno quindi sfruttato il margine di manovra concesso loro dalla LAID, disciplinando in particolare le deduzioni e le misure tariffarie con impostazioni differenti.

Tutte le legislazioni tributarie cantonali contengono correttivi volti a sgravare le coppie sposate, al fine di tener conto della differente capacità economica dei coniugi rispetto alle