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Consultazione 2005/77: Misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 34 pagine
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Il Consiglio federale propone quindi di circoscrivere l'eliminazione della discriminazione ai coniugi con doppio reddito del lavoro. Ne consegue che la discriminazione incostituzionale delle coppie sposate in cui uno dei coniugi percepisce redditi esclusivamente da fonti diverse dall'attività lucrativa (rendite, pensioni, redditi da sostanza ecc.) non viene eliminata, ma non genera neppure un onere fiscale supplementare. La misura proposta non risolve il problema per tutti i tipi di reddito, ma lo risolverebbe almeno per quello più importante,
ovvero il reddito da attività lucrativa.
Se la misura immediata permettesse di eliminare anche la discriminazione nei confronti dei pensionati sposati rispetto ai pensionati in situazione reddituale analoga ma che vivono in concubinato, si registrerebbe un ulteriore minor gettito fiscale compreso tra 300 e 500 milioni di franchi. Al momento attuale il Consiglio federale non può sostenere l'estensione della misura immediata ai pensionati per considerazioni di carattere finanziario, e per gli assai modesti effetti di crescita. Un'imposizione dei coniugi armonizzata in tutti i suoi aspetti con i principi costituzionali rimane dunque oggetto di una futura e vasta riforma dell'imposizione dei coniugi. A seguito dell'attuazione della misura immediata, le coppie sposate di pensionati non dovranno sostenere oneri fiscali supplementari.
Nell'ambito della misura immediata, bisogna rinunciare a sgravare le famiglie mediante l'aumento o l'introduzione di deduzioni rilevanti per i figli. Una panoramica sui provvedimenti di politica famigliare pendenti e sulle relative ripercussioni finanziarie è presentata in un rapporto, redatto in adempimento al postulato CET-S (04.3430). Questo rapporto è stato presentato al Consiglio federale nel mese di agosto del 2005. Anche gli eventuali sgravi fiscali per le famiglie sono da prevedere in una futura riforma dell'imposizione della famiglia.
La deduzione proposta menzionata all'inizio del presente paragrafo sgraverebbe circa l'80 per cento dei coniugi con doppio reddito. Non beneficerebbero invece degli sgravi i coniugi con doppio reddito che attualmente non pagano l'imposta federale diretta a causa di un reddito troppo basso e i coniugi il cui secondo reddito che dà diritto alla deduzione è minore o pari a 15'200 franchi.
Dai confronti degli oneri fiscali si evince che è possibile rispettare il principio enunciato dal Tribunale federale nella sua giurisprudenza relativa all'imposizione della famiglia secondo cui l'onere supplementare relativo di una coppia sposata rispetto a quello di una coppia in regime di concubinato non può superare il 10 per cento. Grazie a questa misura immediata, viene dunque ristabilita la costituzionalità dell'imposizione dei coniugi con doppio reddito. In tal modo, viene fortemente attenuato l'“effetto deterrente“ del sistema in vigore che induce il coniuge che non svolge un'attività lucrativa a rinunciare a intraprenderne una, poiché il reddito supplementare è tassato a un'aliquota marginale elevata. L'effetto deterrente
colpisce attualmente soprattutto le donne che desiderano esercitare un'attività lucrativa (a tempo parziale) o aumentare il grado di occupazione.
La nuova deduzione proposta ne modifica anche la finalità. Introducendo la deduzione per coniugi con doppio reddito il legislatore intendeva compensare le spese di economia
domestica supplementari che devono essere sostenute quando entrambi i coniugi svolgono un'attività lucrativa. La nuova deduzione ha invece una funzione meramente tariffaria; essa dovrà garantire un'imposizione oggettiva dei coniugi con doppio reddito.
La nuova funzione della deduzione deve essere considerata un fatto positivo. La
commissione di esperti “Imposizione delle famiglie”, istituita nel 1996 dall'allora capo del