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Consultazione 2005/77: Misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 34 pagine

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• Aumento della vigente deduzione fissa per coniugi con doppio reddito. Un

eventuale aumento produrrebbe minori entrate di 50-55 milioni di franchi per ogni 1'000 franchi di aumento, e ciò fino a una deduzione pari a 15'000 franchi; oltre questo importo, ogni aumento di 1'000 franchi comporta un decrescente minor gettito fiscale.

L'applicazione di una deduzione fissa per coniugi con doppio reddito provocherebbe nel complesso sensibili diminuzioni di entrate fiscali e non sarebbe così efficace per

eliminare la discriminazione dei coniugi con doppio reddito quanto una deduzione

espressa in percento.

• Sconto d'imposta sull'ammontare dell'imposta per i coniugi. Nell'ambito dei dibattiti

relativi al pacchetto fiscale 2001, lo sconto come misura immediata era già stato preso in considerazione dalla CET-S. Secondo questa soluzione, i coniugi e le persone sole avrebbero beneficiato di una deduzione del 15 per cento, ma al massimo 3'000 franchi, sull'ammontare dell'imposta. Inoltre, bisognava prevedere l'introduzione di una deduzione per la custodia dei figli e l'aumento della deduzione per figli (mozione "Legge federale sull'imposta federale diretta. Passaggio al sistema dell'imposizione individuale" -

02.3387). Queste misure immediate avrebbero dovuto preparare il passaggio

all'imposizione individuale. La mozione è però stata ritirata.

Lo sconto d'imposta consentirebbe di sgravare tutti i coniugi e dunque anche le coppie con reddito unico. Poiché già nel diritto vigente i coniugi con reddito unico non sono svantaggiati rispetto alle coppie con reddito unico che vivono in concubinato, per questa categoria di contribuenti non sussiste la necessità di apportare correttivi volti a eliminare la discriminazione dei coniugi. Questo vale altresì per le persone sole.

• Livellamento della tariffa in vigore per i coniugi (secondo l'art. 214 cpv. 2 LIFD). Gli

adeguamenti della tariffa generano sempre significative minori entrate fiscali rispetto agli adeguamenti delle singole deduzioni, poiché di regola colpiscono tutti i contribuenti ai quali è applicata la tariffa. Gli aumenti di determinate deduzioni, invece, si ripercuotono su un numero limitato di contribuenti.

1.6 Paragone con il diritto di altri Paesi

1.6.1 Paragone con il diritto europeo

Nell'Unione Europea (UE) non vi sono direttive riguardanti l'imposizione dei coniugi. I sistemi fiscali dei Paesi membri dell'UE prevedono sia modelli di imposizione congiunta sia modelli di imposizione individuale, strutturati in modi diversi e con differenti correttivi volti a stabilire un equilibrio degli oneri tra le diverse categorie di contribuenti. La misura immediata

proposta per il sistema vigente della tassazione congiunta è dunque in linea con il diritto europeo.

Nel suo libro bianco "Crescita, competitività, occupazione - Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo" (COM/93/700 def.), l'UE ha invitato i propri Stati membri a rafforzare il principio della parità delle opportunità tra le donne e gli uomini sul mercato del lavoro. Essa chiede di eliminare in particolare le prescrizioni per la tutela fiscale e sociale, ritenute potenzialmente discriminati poiché possono pregiudicare una partecipazione equa delle donne al mercato del lavoro regolare (COM/95/381 def., cap. 3.2.)