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Consultazione 2005/77: Misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 34 pagine
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vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (1° pilastro), le pensioni della previdenza professionale (2° pilastro) e della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a), il reddito della sostanza o le rendite vitalizie. Ne consegue che l'incostituzionalità del rapporto tra gli oneri dei coniugi pensionati e quelli dei concubini pensionati nella stessa situazione reddituale permane.
Anche i coniugi il cui reddito proviene da altre fonti che non sono l'attività lucrativa o il diritto alla pensione (ad es. dai redditi della sostanza) continueranno a essere svantaggiati rispetto ai concubini nella stessa situazione reddituale.
• Calcolo della deduzione
La base per il calcolo della deduzione è il reddito lavorativo più basso dei coniugi. Da tale reddito si può dedurre il 50 per cento. Qualora, dopo il calcolo delle deduzioni, il reddito lavorativo più basso fosse inferiore all'importo minimo di 7'600 franchi, si può dedurre solo tale importo. In caso di attività lucrativa in perdita, la deduzione non è ammessa. L'importo deducibile ammonta al massimo a 55'000 franchi.
Al fine di semplificare l'applicazione della deduzione, in caso di collaborazione determinante all'attività lucrativa dell'altro coniuge, all'eventuale reddito lavorativo rimanente di ciascun coniuge viene aggiunto in linea di principio la metà del reddito lavorativo comune dei due coniugi. È possibile derogare a questo tipo di calcolo, se può essere reso plausibile che, ad esempio, la quota del coniuge che collabora è superiore e che l'altro coniuge percepisce un ulteriore reddito del lavoro. Quale esempio si potrebbe citare quello della moglie che svolge principalmente i lavori quotidiani di una piccola fattoria comune, mentre il marito esercita a titolo principale un'attività salariata. La deduzione percentuale è effettuata sul più basso dei redditi del lavoro complessivi dei coniugi.
Articolo 214 capoverso 1
La tariffa di cui all'articolo 214 è concepita come doppia tariffa con una cosiddetta tariffa di base (cpv. 1) e una tariffa attenuata per i coniugi (cpv. 2). La tariffa di base è applicata quando non sono soddisfatte le condizioni per la tariffa per coniugi. Essa si applica pertanto a tutte le persone sole assoggettate ad imposta. Per persone sole si intendono tutti i
contribuenti che non sono sposati e che non sono considerati famiglia monoparentale. La tariffa attenuata è applicata ai coniugi che vivono in comunione domestica, allo scopo di sgravarli fiscalmente rispetto alle persone sole e tenere conto della diversa capacità
economica dei coniugi e delle persone sole con lo stesso reddito. Essa è inoltre applicabile ai contribuenti vedovi, separati giuridicamente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento essi provvedono in modo essenziale. In linea di principio, si tratta di famiglie monoparentali. La disposizione è però applicabile anche alle persone che vivono in concubinato, in ogni modo solo al partner che detiene l'autorità parentale.
In caso di custodia alternata del figlio da parte dei due genitori, una circolare
dell'Amministrazione federale delle contribuzioni prevede che il criterio determinante per la concessione della tariffa per coniugi e della deduzione per figli è l'importanza della custodia esercitata da ciascun genitore. La deduzione per figli e la tariffa attenuata sono riconosciute