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Consultazione 2005/77: Misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 34 pagine
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di un coniuge utilizzata dall'altro coniuge per soddisfare i propri bisogni personali e
mantenere il proprio livello di vita non è considerata reddito imponibile (art. 24 lett. e; art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD). Inoltre, l'imposizione cumulativa concerne soltanto il reddito complessivo della coppia, ossia il reddito che rimane dopo il computo di tutte le spese deducibili dei coniugi. Appena si separano - legalmente o di fatto - i coniugi non sono più tassati
congiuntamente.
I concubini, invece, sono sempre tassati individualmente. I loro redditi non sono addizionati, ciò che per effetto della progressività della tariffa fiscale può produrre notevoli differenze di carico fiscale fra le coppie di coniugi e i concubini in condizioni reddituali analoghe. Questa discriminazione tocca quasi la metà di tutte le coppie sposate con doppio reddito, in
particolare i coniugi del ceto medio e alto, in cui entrambi partecipano in modo determinante al conseguimento di un reddito familiare tra 80'000 e 500'000 franchi
D'altro canto i concubini che conseguono un doppio reddito ma che appartengono alla fascia di reddito bassa, ovvero al di sotto degli 80'000 franchi, pagano più imposte di una coppia coniugata in situazione reddituale analoga. Inoltre, l'onere fiscale dei coniugi con reddito unico è sempre più basso di quello di una coppia di concubini con un solo reddito
("svantaggio del concubinato"). Questo è da ricondurre soprattutto al fatto che la tariffa per i coniugi è più vantaggiosa e che il partner in concubinato che non esercita un'attività
lucrativa non può far valere nessuna deduzione in mancanza di un proprio reddito. Secondo il diritto vigente è escluso il trasferimento al partner professionalmente attivo.
1.2.1.2 Deduzione per coniugi con doppio reddito (art. 33 cpv. 2 LIFD)4
Secondo il diritto vigente in materia di imposta federale diretta, i coniugi con doppio reddito possono dedurre un importo fisso di al massimo 7'600 franchi dal reddito più basso, a condizione che vivano in comunione domestica. Se il reddito più basso è inferiore alla deduzione massima concessa dalla legge, si può dedurre solo questo importo.
Una deduzione analoga è accordata quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro.
La deduzione per coniugi con doppio reddito, prevista nel diritto vigente, dovrebbe tener conto delle spese di economia domestica supplementari che devono essere sostenute
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quando entrambi i coniugi svolgono un'attività professionale . Questa motivazione è però attualmente contestata (vedi n. 1.3.3).
1.2.1.3 Misure tariffarie riguardanti i coniugi6
L'articolo 214 capoverso 2 LIFD prevede una tariffa più contenuta per i coniugi viventi in comunione domestica al fine di sgravarli rispetto alle persone sole e tener conto della
4 Le deduzioni e le tariffe del diritto vigente menzionate nel presente avamprogetto corrispondono alla modifica del 27 aprile 2005 dell'ordinanza sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta che entrerà in vigore il 1° gennaio 2006.
5 Cfr. Känzig, Die Eidg. Wehrsteuer, Ergänzungsband, 2a edizione 1972, art. 22 cpv. 1 lett. 1 DIFD, n. 118.
6 Le deduzioni e le tariffe del diritto vigente menzionate nel presente avamprogetto corrispondono alla modifica del 27 aprile 2005 dell'ordinanza sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta che entrerà in vigore il 1° gennaio 2006.