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Consultazione 2005/77: Misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 34 pagine
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Legge federale sulle misure immediate nell'ambito Avamprogetto dell'imposizione dei coniugi
del
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L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del,
decreta:
I
Le seguenti leggi sono modificate come segue:
1. Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta28
Art. 33 cpv. 2
2Se i coniugi vivono in comunione domestica, dal reddito lavorativo più basso che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro sono dedotti il 50 per cento, ma almeno 6'400 franchi e al massimo 46'500 franchi. La stessa deduzione è concessa quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro. In questo caso, per la determinazione della deduzione, a ogni coniuge viene attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dai contribuenti.
Art. 36 cpv. 1
1 L'imposta per anno fiscale è:
– fino a 11'600 franchi di reddito 0 franchi
e per 100 franchi di reddito in più –.77 franchi;
– per 25'300 franchi di reddito 105.45 franchi
e per 100 franchi di reddito in più –.88 franchi in più;
– per 33'100 franchi di reddito 174.05 franchi
e per 100 franchi di reddito in più 2.64 franchi in più;
– per 44'100 franchi di reddito 464.45 franchi
e per 100 franchi di reddito in più 2.97 franchi in più;
– per 55'100 franchi di reddito 791.15 franchi
e per 100 franchi di reddito in più 5.94 franchi in più;
– per 61'000 franchi di reddito 1'141.60 franchi
e per 100 franchi di reddito in più 6.60 franchi in più;
– per 67'800 franchi di reddito 1'590.40 franchi
e per 100 franchi di reddito in più 8.80 franchi in più;
– per 76'200 franchi di reddito 2'329.60 franchi
e per 100 franchi di reddito in più 11.— franchi in più;
– per 84'600 franchi di reddito 3'253.60 franchi
e per 100 franchi di reddito in più 13.20 franchi in più;
– per 465'500 franchi di reddito 53'532.40 franchi;
– per 465'600 franchi di reddito 53'544.00 franchi
e per 100 franchi di reddito in più 11.50 franchi in più;
Art. 212 cpv. 2
2Se i conigi vivono in comunione domestica, dal reddito lavorativo più basso che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro sono dedotti il 50 per cento, ma almeno 7'600 franchi e al massimo 55'000 franchi.