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Consultazione 2005/77: Misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 34 pagine
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persone sole con lo stesso reddito. La forma di sgravio è disciplinata in modo molto diverso. I Cantoni di Friburgo, Neuchâtel, Nidvaldo e Svitto prevedono lo splitting parziale, il cui divisore oscilla tra 1,66 e 1,9 a seconda del Cantone. I Cantoni di Argovia, Appenzello Interno e San Gallo hanno sancito lo splitting integrale (divisione per 2). Gli altri Cantoni hanno introdotto un doppio sistema tariffale7 o prevedono deduzioni percentuali, dipendenti dal reddito netto o dall'ammontare dell'imposta, con importi minimi e massimi espressi in franchi8 o un'imposizione in base all'unità di consumo9.
La deduzione per coniugi con doppio reddito è stata imperativamente prescritta ai Cantoni (art. 9 cpv. 2 lett. k LAID). Il testo indica una limitazione in franchi della deduzione. Un'altra impostazione, come prevista in diversi Cantoni, è considerata parimenti conforme
all'armonizzazione. Il diritto cantonale può anche determinare un ammontare diverso della deduzione, se il secondo reddito è conseguito in modo indipendente oppure in
collaborazione con il primo reddito dell'altro coniuge10.
1.3 Misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi
1.3.1 Le sostanziali possibilità
Pur mantenendo l'imposizione congiunta dei coniugi, sussistono diverse possibilità per eliminare la discriminazione nei confronti dei coniugi con doppio reddito rispetto alle coppie in regime di concubinato e per garantire il controfinanziamento di tali possibilità. Si possono prevedere sgravi fiscali in linea di principio per tutti i coniugi oppure solo per i coniugi con doppio reddito (cfr. la panoramica in coda al presente numero).
Tra le misure finalizzate a sgravare tutti i coniugi, si possono citare lo sconto d'imposta sull'ammontare dell'imposta, il livellamento della tariffa oppure lo splitting come previsto nel pacchetto fiscale 2001 (cfr. n. 1.5). Tali misure sgraverebbero però non solo i coniugi toccati dalla discriminazione, bensì anche tutti i coniugi con reddito unico che, in base al diritto vigente, non sono svantaggiati rispetto alle coppie con reddito unico che vivono in
concubinato. Inoltre, esse genererebbero - per eliminare in modo equiparabile la
discriminazione - significative minori entrate rispetto a uno sgravio mirato dei coniugi con doppio reddito.
Anche per eliminare in modo mirato la discriminazione incostituzionale dei coniugi con doppio reddito esistono diverse possibilità. In tal caso, le misure ipotizzabili sono l'aumento della vigente deduzione fissa per coniugi con doppio reddito e una nuova impostazione della deduzione percentuale. Per quanto riguarda la concessione della deduzione per coniugi con doppio reddito, si pone in linea di principio la questione se la deduzione possa essere fatta valere esclusivamente dai coniugi che conseguono un reddito lavorativo oppure anche dai coniugi che percepiscono una rendita. Se i redditi derivanti dalle rendite (pilastri 1, 2 e 3a) sono equiparati al reddito lavorativo, con l'applicazione della deduzione percentuale le minori entrate fiscali superano di 300- 500 milioni quelle provocate dalla deduzione per
7 Nel 2003, il doppio sistema tariffale era in vigore nei Cantoni di ZH, BE, LU, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, TG, TI, JU, GE, UR.
8 Nel Cantone di Obvaldo è applicata una deduzione percentuale del 20% del reddito netto e nel Cantone del Vallese una deduzione percentuale del 32 % sull'ammontare dell'imposta.
9 Il Canton Vaud prevede il sistema del quoziente famigliare.
10 Messaggio sull'armonizzazione fiscale, FF 1983 III 61.