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Consultazione 2005/77: Misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 34 pagine
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Nella risoluzione del 22 febbraio 1999 del Consiglio dell'UE concernente le direttive in materia di politica occupazionale per il 1999 (99/C 69/02), si raccomanda fra l'altro di
eliminare gli incentivi eventualmente presenti nel sistema fiscale e in quello delle prestazioni a causa dei loro effetti negativi sulla partecipazione delle donne all'attività lucrativa
(Gazzetta ufficiale n. C 069 del 12/03/1999 pag. 7).
La misura immediata proposta per eliminare la discriminazione dei coniugi con doppio reddito consente di annullare il cosiddetto "effetto deterrente" insito nel sistema in vigore. Il coniuge che non esercita un'attività lucrativa, ovvero in particolare la donna, non è più indotto, a causa del sistema fiscale, a rinunciare a svolgere una siffatta attività. La misura immediata risponde quindi all'esigenza dell'UE di rafforzare il principio della parità delle opportunità tra donna e uomo sul mercato del lavoro. La sua impostazione non pregiudica la scelta definitiva del sistema, ovvero l'imposizione congiunta o l'imposizione individuale.
1.6.2 Paesi dell'OCSE
Nelle riforme fiscali degli ultimi anni, i Paesi europei hanno abbandonato di regola il modello dell'imposizione congiunta dei coniugi. Nel frattempo, la maggior parte dei Paesi membri dell'OCSE ha basato i propri sistemi fiscali sul modello dell'imposizione individuale. In linea di principio, si può affermare che l'imposizione individuale avvantaggi tendenzialmente le coppie con doppio reddito e che quindi con questo sistema non è necessario sgravare in modo particolare questa categoria di contribuenti. Fatta eccezione per la Svezia, quasi tutti i Paesi che hanno adottato il sistema dell'imposizione individuale applicano fattori di
correzione, volti ad apportare sgravi fiscali soprattutto per i coniugi con reddito unico, al fine di stabilire un equilibrio degli oneri tra le diverse categorie di contribuenti.
Da questa breve panoramica sugli altri Paesi emerge inoltre che tutti i Paesi che prevedono l'imposizione individuale hanno combinato i propri sistemi di imposizione con un sistema di assegni famigliari e assegni per figli posto al di fuori del sistema fiscale e in linea di principio diverso da quello in vigore in Svizzera.
2 Spiegazioni delle modifiche di legge
2.1 Legge federale del 14 dicembre 199016 sull'imposta federale diretta
Articolo 33 capoverso 2 e articolo 36 capoverso 1
Attualmente la LIFD, come la LAID, disciplina sia il sistema della tassazione biennale
praenumerando (sistema principale), sia il sistema della tassazione annua postnumerando (sistema secondario). Tuttavia, dal 1° gennaio 2003 tutti i Cantoni sono passati dalla
tassazione praenumerando al sistema di tassazione annua postnumerando. Al momento si sta preparando la revisione delle due leggi, che mira tra l'altro a uniformare il sistema delle basi temporali per le persone fisiche nell'ambito delle imposte dirette di Confederazione,
Cantoni e comuni. Nel quadro di questo progetto, la tassazione annuale postnumerando dovrà costituire l'unico sistema di base per le imposte dirette delle persone fisiche mentre le
16 RS 642.11