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Consultazione 2005/77: Misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 34 pagine
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calcolare sul reddito lavorativo più basso dei coniugi, con un importo minimo di 7'600 franchi e un importo massimo di 55'000 franchi.
La deduzione, come quella vigente per i coniugi con doppio reddito, è legata a diverse condizioni19:
essa è concessa soltanto quando i coniugi vivono in comunione domestica e quindi sono tassati congiuntamente. Inoltre, entrambi i coniugi devono conseguire un reddito lavorativo.
Se l'attività lucrativa è limitata nel tempo o svolta a tempo parziale, la deduzione non viene ridotta.
La deduzione è concessa anche quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro coniuge. La collaborazione è ritenuta determinante se è prestata regolarmente e in misura essenziale e se per questa attività una terza persona riceverebbe uno stipendio pari almeno all'importo della deduzione. Questo vale per la collaborazione nel quadro di un'attività lucrativa indipendente sia principale sia accessoria del coniuge.
Se la collaborazione è fornita nell'ambito di un'attività lucrativa dipendente (principale o accessoria) del coniuge, la deduzione può essere concessa a condizione che la
collaborazione regolare e determinante sia prevista contrattualmente20.
• Definizione di reddito del lavoro
Per reddito del lavoro si intendono tutti i redditi di un contribuente derivanti da attività lucrativa indipendente, dipendente, principale e accessoria conformemente alla
dichiarazione d'imposta.
Il reddito derivante da attività lucrativa dipendente è lo stipendio lordo detratti i costi di conseguimento nonché i contributi AVS/AI/IPG/AD, i contributi della previdenza
professionale (secondo pilastro) e della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) e i premi per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali. Il reddito derivante da attività lucrativa indipendente corrisponde al saldo del conto dei profitti e delle perdite dopo
eventuali rettifiche fiscali.
Le indennità per perdita di guadagno in caso di interruzione temporanea dell'attività lucrativa (servizio militare, risp. civile, indennità giornaliere dell'assicurazione contro la
disoccupazione, contro le malattie e gli infortuni) sono parificabili al reddito lavorativo, per contro non lo sono altri redditi come, in particolare, quelli derivanti dall'assicurazione per la
19 Cfr. la circolare n. 13 del 28 luglio 1994 "Deduzione in caso d'attività lucrativa di ambedue i coniugi", emanata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, concernente la vigente deduzione per coniugi con doppio reddito.
20 Il Consiglio federale adeguerà alla presente revisione di legge la tariffa e la deduzione per coniugi con doppio reddito previste nell'ordinanza del 4 marzo 1996 sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta.