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Consultazione 2005/77: Misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi · 34 pagine

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ripartizione che fissa a due terzi la ponderazione della quota di un dipartimento alle uscite non vincolate e a un terzo la quota alle uscite vincolate (escl. il settore Finanze e imposte). In tal modo si vuole sottolineare il fatto che nella fase di attuazione si devono analizzare e adottare anche misure strutturali, ad esempio nell'ambito della previdenza sociale. Con tale chiave di ripartizione si tiene conto inoltre dell'esigenza di stabilire un equilibrio, aspetto quest'ultimo che assume una certa importanza tanto più che non tutte le misure di risparmio avranno un riferimento tematico con l'eliminazione della discriminazione dei coniugi con doppio reddito.

1.4 Progressione a freddo

Le misure immediate devono consentire di eliminare la discriminazione dei coniugi con doppio reddito come risulta dalle tariffe e deduzioni del diritto vigente conformemente alla modifica del 27 aprile 2005 dell'ordinanza sulla compensazione degli effetti della

progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta. Queste tariffe e deduzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2006 anche senza le misure immediate e la data di riferimento determinante per il rincaro è il 31 dicembre 2004.

È importante evidenziare che l'obiettivo prefissato con le misure immediate è raggiunto se le altre tariffe e riduzioni previste dalla modifica della suddetta ordinanza vengono mantenute. In altre parole, le misure immediate sono in diretta relazione, a livello di tempo e di importi, alle tariffe e alle deduzioni del diritto vigente dopo la compensazione degli effetti della progressione a freddo al 1° gennaio 2006.

La compensazione degli effetti della progressione a freddo voluta dal legislatore permette di trarre una sola conclusione, vale a dire che le modifiche proposte con le misure immediate (considerevole aumento della deduzione per coniugi con doppio reddito e aumento della tariffa per le persone non sposate) devono essere adeguate al rincaro allo stesso ritmo e nella stessa misura delle altre deduzioni in franchi e della tariffa per i coniugi.

Se, ad esempio, a seguito di un rincaro del 7,1 per cento nel periodo tra il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2010, gli effetti della progressione a freddo per il periodo fiscale 2012 devono essere compensati con un aumento delle deduzioni in franchi del 7,1 per cento e un'estensione delle tariffe al 7,1 per cento, anche la deduzione massima di 55'000 franchi per coniugi con doppio reddito verrebbe aumentata del 7,1 per cento e l'estensione delle tariffe comprenderebbe anche le modifiche, introdotte con le misure immediate, della tariffa per le persone non sposate.

Per garantire che gli effetti della progressione a freddo siano compensati in questa stessa misura anche in futuro, non sono necessarie ulteriori disposizioni legislative, poiché la volontà del legislatore espressa nell'articolo 215 LIFD è inequivocabile.

1.5 Altre misure esaminate

Oltre alla soluzione proposta, il DFF ha preso in esame altre misure immediate. Esso è giunto alla conclusione che l'effetto delle misure illustrate nel seguito è meno efficiente di quello che esplicherà la nuova deduzione proposta per i coniugi con doppio reddito.

Quest'ultima presenta il vantaggio, da un lato, di eliminare in modo mirato la discriminazione dei coniugi con doppio reddito e, dall'altro, di generare meno minori entrate fiscali rispetto alle altre misure immediate esaminate.