Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine
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2 Spiegazione dei singoli articoli
2.1 Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1
Secondo il capoverso 2 la legge si applica alle persone che intendono esercitare in Svizzera la consulenza e la rappresentanza in questioni riguardanti i brevetti, portando una denominazione professionale secondo il capoverso 1 lettera a o c. Chi non adempie le condizioni per portare le citate denominazioni professionali può continuare a essere attivo in Svizzera come consulente o rappresentante in questioni riguardanti i brevetti, ma deve utilizzare un’altra denominazione professionale.
Capoverso 3: secondo l’articolo 8 del Trattato sui brevetti del 22 dicembre 19789 con il Principato del Liechtenstein le persone fisiche o giuridiche che hanno la loro sede o il loro domicilio nel Principato del Liechtenstein possono essere nominate mandatarie nelle procedure dinanzi all’IPI, a condizione che, secondo il diritto del Liechtenstein, siano autorizzate ad assicurare, a titolo professionale, la rappresentanza in materia di brevetti. La loro posizione giuridica risulta direttamente dal Trattato sui brevetti ragion per cui non sottostanno al campo d’applicazione della presente legge. Secondo il diritto del Liechtenstein le persone ammesse a esercitare la professione di consulente in brevetti sono pertanto autorizzate a farsi nominare come rappresentante nelle procedure dinanzi all’IPI e a portare anche in Svizzera la denominazione professionale di «consulente in brevetti» prevista dall’articolo 9 della legge del Liechtenstein del 9 dicembre 199210 sui consulenti in brevetti, anche se non adempiono le condizioni di cui all’articolo 2 (cfr. art. 15 cpv. 2).
2.2 Protezione del titolo
Art. 2 Consulente in brevetti
L’articolo 2 è una disposizione chiave ai fini di garantire una consulenza e una rappresentanza altamente professionali in materia di brevetti. Soltanto chi ha conseguito un diploma universitario riconosciuto in scienze naturali o in ingegneria, un diploma di perfezionamento riconosciuto nel campo del diritto dei beni immateriali e ha assolto un’attività pratica di almeno tre anni può farsi iscrivere nel registro dei consulenti in brevetti (cfr. art. 12) ed esercitare in Svizzera la consulenza e la rappresentanza in materia di brevetti portando una delle denominazioni professionali protette. Tali denominazioni garantiscono alle persone e alle ditte attive in settori innovativi uno specialista qualificato come fornitore di servizi. Le persone che non hanno le necessarie qualificazioni devono offrire i loro servizi sotto un’altra denominazione professionale. Il porto abusivo di una denominazione professionale protetta è punibile (cfr. art. 15).
Il capoverso 1 elenca in modo esaustivo le denominazioni professionali protette. Si tratta delle denominazioni professionali usuali nelle lingue ufficiali e in inglese per designare l’attività di rappresentante o consulente in brevetti. Il porto di una tale
9 RS 0.232.149.514
10 Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 1993 Nr. 43.