Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo
quale la violazione del segreto professionale da parte di determinati professionisti – ecclesiastici, avvocati, medici ed altre persone alle quali il detentore del segreto confida non soltanto segreti d’affari, ma anche segreti che riguardano la sua sfera privata o intima – è punita con la detenzione e costituisce pertanto un delitto, è troppo elevato. La violazione del segreto professionale da parte di consulenti in brevetti dovrebbe invece essere considerata come contravvenzione e punita con la multa fino a 20 000 franchi.
L’obbligo del segreto non è assoluto. Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale sull’obbligo di dare informazioni all’autorità o di testimoniare in giudizio (cpv. 2). V’è segnatamente un obbligo di testimoniare in giudizio nei procedimenti civili e penali, sempre che l’interesse all’accertamento della verità prevalga su quello al mantenimento del segreto (art. 163 cpv. 2 del Codice di diritto processuale civile32; art. 170 cpv. 2 del Codice di diritto processuale penale33). Il capoverso 2 non fonda un obbligo di deporre, ma precisa che l’adempimento dell’obbligo di testimoniare previsto in altri atti del diritto federale non costituisce una violazione del segreto professionale.
2.6 Disposizioni finali
Art. 18 Disposizione transitoria
Dei diritti regolarmente acquisiti dalle persone attive nella consulenza in materia di brevetti già prima dell’entrata in vigore della presente legge si dovrebbe tenuto conto nel senso di autorizzare tali persone a portare le denominazioni professionali di cui all’articolo 2, anche se adempiono solo parzialmente le condizioni di cui all’articolo 2 capoverso 2, a patto che siano garantiti gli obiettivi della garanzia della qualità professionale e della protezione di coloro che chiedono consiglio.
Chi al momento dell’entrata in vigore della presente legge esercitava già in Svizzera un’attività di consulenza in materia di brevetti dovrebbe avere il diritto di essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti a patto di aver pagato la relativa tassa e di soddisfare almeno una delle condizioni di cui al capoverso 1 lettera a o b:
– aver esercitato (a tempo pieno) per almeno sei anni un’attività di consulenza in brevetti; o
– aver esercitato (a tempo pieno) per almeno tre anni un’attività di consulenza in brevetti in combinazione con un’autorizzazione come rappresentante in brevetti europei.
Nel secondo caso la minore durata dell’attività di consulenza è giustificata dagli elevati requisiti sulla qualificazione e sull’esperienza professionale che i candidati all’esame europeo d’ammissione devono soddisfare.
32 Cfr. messaggio del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), FF 2006 6593, 6689 segg.
33 Cfr. messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 989, 1103 segg.