Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine
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ancora entrata in vigore e neppure l’introduzione del brevetto comunitario è prevista in un prossimo futuro. Per questo motivo si chiede lo stralcio di detta disposizione. Il che è tanto più giustificato in quanto è previsto che chiunque abbia un recapito in Svizzera può assumere la funzione di rappresentante in questioni concernenti i brevetti dinanzi all’Istituto (cfr. art. 48a cpv. 2 LBI). Una futura introduzione del brevetto comunitario renderebbe comunque necessari ulteriori adeguamenti della legge.
3 Ripercussioni
3.1 Per la Confederazione, per i Cantoni e per i Comuni
L’esecuzione della legge sui consulenti in brevetti compete in primo luogo alla Confederazione. Nuovi compiti risultano dall’esame delle condizioni per portare le denominazioni professionali di cui all’articolo 2 in combinazione con la domanda d’iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti nonché dalla tenuta del registro. Tali compiti saranno svolti dall’IPI. Per l’esame delle condizioni di cui all’articolo 2, l’IPI potrà avvalersi delle decisioni di accreditamento e di riconoscimento dei competenti servizi federali e cantonali. Considerando la disciplina proposta, non dovrebbero sorgere nuovi oneri tali da non poter essere assolti nell’ambito degli attuali compiti e dei mezzi finanziari disponibili.
L’onere derivante all’IPI da questi suoi nuovi compiti potrà essere finanziato da emolumenti e, se necessario, da altre entrate dell’Istituto. I compiti supplementari non hanno pertanto ripercussioni né sul personale né sulle finanze né sull’organizzazione della Confederazione.
Oltre che dei compiti esecutivi nel campo delle scuole universitarie, i Cantoni dovranno occuparsi del perseguimento penale in relazione alla presente legge. Non v’è tuttavia da aspettarsi che le nuove fattispecie penali rendano necessarie ulteriori risorse umane.
3.2 Per l’economia
3.2.1 Necessità e possibilità dell’intervento statale
Spesso i consumatori non sono pienamente informati sulle caratteristiche di determinati servizi; soltanto le persone che li offrono ne conoscono le effettive caratteristiche di qualità. Questa asimmetria informativa può condurre a problemi di «selezione avversa» (adverse selection) e di «azzardo morale» (moral hazard). Per superare questi due fenomeni indesiderati e per controbattere l’asimmetria informativa, gli standard minimi di qualità sono un mezzo idoneo41 per regolare i mercati: forniscono ai consumatori informazioni fidate sulle caratteristiche dei servizi. Gli standard minimi di qualità riducono nello stesso tempo i cosiddetti costi di transazione e di ricerca sui mercati con asimmetria informativa42. In tal modo i consumatori devono investire meno tempo e meno denaro per esaminare la qualità di prodotti
41 Leland, H.E. (1979), ‚Quacks, lemons and licensing: a theory of minimum quality standards’, Journal of Political Economy, 87, 1328-46.
42 Hudson, J. P. Jonas (2001), ‚Measuring the efficiency of stochastic signals of product quality’ Information Economics and Policy, 13 (1), 35-49.