Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine

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Per i clienti l’esecuzione non presente complicazioni, anzi, in avvenire, potranno scegliere più facilmente un fornitore di servizi qualificato.

4 Programma di legislatura e piano finanziario

Per quanto riguarda l’oggetto in discussione si tratta di un aspetto parziale della revisione della legge sui brevetti e fu annunciato come tale nelle grandi linee nel rapporto sul programma di legislatura 2003–200743.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

Base legale

Il presente avamprogetto di legge si fonda primariamente sull’articolo 95 Cost. che autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata. Va inoltre considerato l’articolo 97 Cost. che dà alla Confederazione la competenza di prendere provvedimenti a tutela dei consumatori.

Compatibilità con i diritti fondamentali

L’esercizio di un’attività di consulenza in materia di brevetti cade nell’ambito di protezione della libertà economica (art. 27 cpv. 1 Cost.). Le limitazioni di tale libertà esigono una base legale, devono essere giustificate da un interesse pubblico e devono essere proporzionate.

La base legale è creata con il presente avamprogetto di legge. La competenza normativa (art. 3 Cost.) risulta da quanto precede.

L’interesse pubblico a un disciplinamento della professione di consulente in brevetti risulta, da un canto, dal diritto del pubblico di essere protetto da fornitori professionalmente non qualificati e, dall’altro, dalla circostanza che una consulenza e rappresentanza in materia di brevetti professionalmente qualificate costituiscono un’importante condizione quadro per la piazza innovativa svizzera.

Il presente avamprogetto di legge è proporzionato: i punti deboli dell’attuale situazione giuridica sono eliminati in modo adeguato. Si rinuncia segnatamente a conferire al consulente in brevetti un diritto esclusivo di rappresentanza nei procedimenti amministrativi su questioni inerenti al diritto brevettale. Nella legge si rinuncia inoltre a stabilire regole professionali o a istituire un’apposita autorità disciplinare di vigilanza. L’intervento normativo si limita pertanto a quanto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo.

43 FF 2004 982, 1012