Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine

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e servizi prima di acquistarli. Gli standard minimi di qualità creano contemporaneamente le condizioni per effetti di rete che assicurano un ampio mercato e beneficio.

Il divario informativo esiste anche nel caso dei servizi offerti dai consulenti in brevetti. Chi cerca consiglio nel campo del diritto in materia di brevetti (per lo più piccole e medie imprese) non è in grado di valutare le offerte sotto il profilo della capacità professionale di chi le offre. L’avamprogetto di legge prevede requisiti professionali per portare in Svizzera la denominazione professionale di consulente in brevetti. Insieme al titolo protetto la qualificazione professionale richiesta, paragonabile a uno standard minimo di qualità, rende trasparente il servizio offerto e la sua qualità. Producono contemporaneamente un aumento della qualità in tutta la categoria professionale. Le imprese svizzere dispongono in tal modo di un’offerta di servizi migliore, cosa che contribuisce a migliorare l’utilizzazione e la diffusione del sistema dei brevetti.

La Svizzera è uno dei pochi Paesi in cui la professione di consulente in brevetti non è disciplinata. Il presente intervento regolatorio crea un chiaro quadro giuridico per il riconoscimento reciproco dell’equivalenza dei percorsi di formazione e di perfezionamento nonché dell’esperienza professionale dei consulenti in brevetti nell’area europea. Questo migliora la posizione di partenza dei consulenti svizzeri in brevetti che intendono accedere al mercato europeo dei servizi.

3.2.2 Ripercussioni per singoli gruppi sociali

I consulenti qualificati in brevetti, che sono già attivi da tempo, non saranno scacciati dal mercato dal presente avamprogetto. Lo garantisce la disposizione transitoria. In futuro saranno tuttavia confrontati con una più forte concorrenza proveniente dai Paesi europei. D’altra parte il presente avamprogetto faciliterà loro l’accesso alla rappresentanza in altri Paesi.

In avvenire i consulenti in brevetti che intendono iniziare la loro attività in Svizzera incontreranno un ostacolo più alto per poter offrire i propri servizi. Le disposizioni di legge non costituiscono tuttavia un ostacolo assoluto all’accesso, ma soltanto un ostacolo qualitativo. La loro denominazione professionale è nello stesso tempo garante della loro qualificazione e della qualità del loro lavoro. In generale l’accesso al mercato resta aperto a ogni potenziale fornitore di servizi nel campo della consulenza e della rappresentanza in materia di brevetti.

Ai consulenti stranieri in brevetti l’accesso al mercato svizzero dei servizi non sarà reso impossibile da alti ostacoli all’entrata. Unicamente il portare determinate denominazioni professionali protette è vincolato alla prova di qualificazioni professionali. Sempre che adempiano tali qualificazioni, i fornitori stranieri possono persino chiedere l’iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti. Possono tuttavia anche offrire i loro servizi sotto un’altra denominazione professionale, alla sola condizione di avere un recapito in Svizzera. Non vi è dunque da temere che l’intervento del legislatore impedisca la concorrenza in questo settore dei servizi.

V’è chi paventa che una standardizzazione della categoria professionale dei consulenti in brevetti porti in Svizzera un rincaro dei servizi. Questo renderebbe soprattutto alle piccole e medie imprese difficile, se non addirittura impossibile, utilizzare effettivamente il sistema dei brevetti. Questo argomento è presentato insieme a quello di una presunta cartellizzazione dei mercati in Svizzera in seguito al disciplinamento della professione (in merito direttamente in appresso). Unicamente a tale condizione si potrebbe avere un aumento dei prezzi dei servizi offerti. Tuttavia,