Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine
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considerati la crescente mobilità e l’abbattimento degli ostacoli nei confronti della Comunità europea, vi è piuttosto da attendersi a un’intensificazione della concorrenza in Svizzera. Che le PMI debbano pagare costi più alti per i servizi, sembra piuttosto improbabile.
Per la clientela dei consulenti in brevetti, la categoria professionale riceve un marchio di qualità. Le denominazioni professionali protette permetteranno ai clienti di sapere che i consulenti in brevetti devono soddisfare determinati criteri di qualificazione e di qualità del lavoro. In tal modo, per chi cerca consiglio, i costi di ricerca e di transazione di servizi di alta qualità si riducono.
3.2.3 Ripercussioni per l’insieme dell’economia
Lo scopo dei diritti immateriali è di promuovere l’innovazione nei mercati nei quali il libero mercato impedisce l’innovazione. L’innovazione crea posti di lavoro, aumenta la crescita e rende più attrattiva la piazza economica svizzera. Il consulente in brevetti occupa una posizione centrale nel processo innovativo. In tal senso il disciplinamento della professione di consulente in brevetti è anche un provvedimento atto a promuovere l’innovazione. Grazie alla standardizzazione e all’aumento della qualità si intende assicurare l’efficienza e l’effetto di promovimento dell’innovazione del sistema dei brevetti, che tanta importanza riveste per la Svizzera.
Si teme che una legge sui consulenti in brevetti possa portare a una cartellizzazione dei mercati in Svizzera. Occorre tuttavia osservare che soltanto un aspetto dell’esercizio della professione è legato al possesso di determinate qualificazioni professionali: è il portare una denominazione professionale protetta. Per il resto, questo settore dei servizi non è disciplinato da prescrizioni di legge. Con limitazioni di poco conto è aperto anche a fornitori stranieri. Pertanto v’è da aspettarsi piuttosto un aumento della concorrenza che una cartellizzazione del mercato svizzero dei servizi di consulenza.
3.2.4 Altre possibili regolamentazioni
V’è tutta una serie di soluzioni possibili. Le più importanti sono già state commentate (cfr. n. 1.3). Un’autoregolamentazione da parte delle associazioni interessate comporta sì la rinuncia a un intervento regolativo del legislatore, ma non riesce ad assicurare gli obiettivi di un’abilitazione professionale di altro livello del consulente in brevetti e della protezione di chi cerca consiglio dall’inganno sulla qualità dei servizi offerti. Le altre soluzioni possibili portano invece a un più ampio disciplinamento della professione, che non è però compensato da vantaggi supplementari nel raggiungimento dello scopo regolativo.
3.2.5 Funzionalità nell’esecuzione
Il presente avamprogetto di legge non richiede nuove strutture amministrative. Per le unità amministrative federali e cantonali l’onere supplementare è modesto o, nel caso dei nuovi compiti dell’Istituto, può essere finanziato con tasse (cfr. n. 3.1).
Per i consulenti in brevetti la proposta di legge implica una certa complicazione nell’esecuzione soltanto se devono far riconoscere da diverse autorità i loro percorsi esteri di formazione o di perfezionamento. Per il resto, l’onere amministrativo è senz’altro sostenibile.