Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine
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si informò già sulla necessità di legiferare in merito alla professione di consulente in brevetti e la discussione fu aperta al vasto pubblico: la maggioranza dei Cantoni, il Tribunale federale, le cerchie dell’economia e dell’industria, le università e gli istituti di ricerca nonché le cerchie giuridiche specializzate accolsero l’idea di disciplinare la professione di consulente in brevetti; il consenso fu soprattutto motivato dalla complessità della materia. A respingere l’idea furono in particolare due Cantoni e l’Unione democratica di centro. Vi era soprattutto il timore che la regolamentazione avrebbe portato una cartellizzazione del mercato e un aumento dei prezzi e avrebbe creato condizioni sfavorevoli alle PMI.
Rispetto ad altri punti della revisione, l’eliminazione delle carenze relative alla consulenza in materia di brevetti risultò meno urgente. Il considerare tale obbiettivo insieme agli altri aspetti avrebbe causato un notevole ritardo nel trattamento degli altri temi della revisione. Il Consiglio federale decise pertanto di concentrarsi dapprima sul punto centrale della revisione, vale a dire la questione del rilascio di brevetti concernenti invenzioni biotecnologiche.
Iniziativa parlamentare
Il 17 giugno 2005 la consigliera agli Stati Helen Leumann-Würsch presentò un’iniziativa parlamentare (05.418) nella quale chiedeva un disciplinamento concernente la professione di notaio di brevetti e l’istituzione di un tribunale federale dei brevetti.
In merito alla regolamentazione della professione di notaio di brevetti (in seguito consulente in brevetti), la consigliera agli Stati fa notare che la complessità della materia mette in difficoltà soprattutto le PMI. La consulenza da parte di uno specialista è oggi indispensabile per l’economia. In Svizzera non è garantita una categoria di professionisti qualificati, poiché anche persone senza alcuna qualificazione possono dirsi consulente in brevetti e ingannare le persone che cercano consiglio. In tutti i Paesi circostanti i requisiti per esercitare la professione di consulente in brevetti sono disciplinati.
I principali motivi per l’emanazione di una legge sui consulenti in brevetti sono la garanzia della qualificazione professionale e della qualità dell’esercizio della professione nonché il riconoscimento reciproco e l’evitare una discriminazione nel contesto internazionale.
L’iniziativa chiede inoltre che nella legge sia sancito il segreto professionale. Questo per evitare che le perizie redatte da consulenti svizzeri in brevetti debbano essere rese accessibili alla controparte, mentre le ditte concorrenti straniere o i loro consulenti in brevetti possono appellarsi al cosiddetto «attorney-client privilege».
L’avamprogetto di legge risponde all’esigenza centrale dell’iniziativa, ovvero garantire che le persone attive nella consulenza e nella rappresentanza in materia di brevetti abbiano un’elevata capacità professionale. Per contro l’avamprogetto di legge non prevede né requisiti personali per l’esercizio della professione né regole professionali. La sussidiarietà di un intervento regolativo parla in favore di lasciare alle associazioni il compito di formulare regole professionali e di controllarne l’applicazione. Per quanto concerne l’«etica professionale» la norma proposta non soddisfa pienamente le richieste dell’iniziativa parlamentare. Ciononostante l’obiettivo della regolamentazione non è rimesso in discussione. Come mostra l’esempio dell’Istituto dei rappresentanti autorizzati presso l’Ufficio europeo dei