Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine
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Non sono problemi specifici del segreto professionale gli eventuali conflitti fra gli interessi di vari mandanti del consulente in brevetti. Per l’accettazione e l’esecuzione di mandati valgono l’obbligo generale di fedeltà secondo l’articolo 398 del Codice delle obbligazioni (CO)16 e le eventuali regole etiche delle associazioni professionali.
Il segreto professionale secondo l’articolo 10 è assicurato giuridicamente in due sensi: da un lato la violazione del segreto professionale da parte del consulente in brevetti o di un suo ausiliario è punibile (cfr. art. 16). Dall’altro, come rovescio procedurale, v’è il diritto di non deporre: nelle procedure civili il consulente in brevetti può negare la cooperazione, mentre nelle procedure penali chi dirige il procedimento decide di liberare il consulente in brevetti dall’obbligo di deporre a patto che questi renda credibile che l’interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità (art. 163 cpv. 2 del Codice di diritto processuale civile17, art. 170 cpv. 2 del Codice di diritto processuale penale18).
Per quanto riguarda l’«attorney-client privilege» si è già fatto notare in un altro contesto che, a causa della prassi incoerente dei giudici degli Stati Uniti d’America, ai consulenti svizzeri in brevetti non può essere assicurata una protezione della loro attività professionale, corrispondente a tale privilegio, dinanzi ai giudici degli Stati Uniti d’America (n. 1.1). Ciononostante l’aver iscritto nella presente legge il segreto professionale e l’averlo legato al diritto di non deporre nelle procedure civili e penali consente il riconoscimento di un «attorney-client privilege» in una procedura civile negli Stati Uniti d’America e ci pone in una posizione di parità nei confronti degli altri Stati europei.
2.4 Registro dei consulenti in brevetti
Art. 11 Tenuta del registro
In base al capoverso 1 il registro dei consulenti in brevetti sarà tenuto dall’IPI. L’Istituto tiene già i registri dei marchi, dei brevetti, dei design e delle topografie, per cui dispone di un’infrastruttura adeguata. Già oggi l’IPI è l’ufficio di contatto al quale si rivolgono di solito soprattutto le persone con esperienza in materia di brevetti, quando cercano un consulente in brevetti nella loro regione; ora, come innovazione, hanno a disposizione il registro dei consulenti in brevetti, che è pubblico (cfr. art. 14). Anche in futuro l’IPI si asterrà tuttavia dal fornire raccomandazioni concrete.
Il registro dei consulenti in brevetti può essere tenuto in forma elettronica (cpv. 2). Un’analoga prescrizione figura anche in tutte le leggi speciali della proprietà intellettuale (art. 16a Lto19, art. 40 LPM20, art. 26a LDes21, art. 65a LBI22). L’impiego di
16 RS 220
17 Cfr. messaggio del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), FF 2006 6593, 6689 segg.
18 Cfr. messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 989, 1103 segg.
19 Legge del 1° luglio 1993 sulle topografie, RS 231.2.
20 Legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi, RS 232.11.
21 Legge del 5 ottobre 2001 sul design, RS 232.12.
22 Legge del 25 giugno 1954 sui brevetti, RS 232.14.