Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

accordano l’«attorney-client privilege» a condizione che lo specialista straniero in brevetti abbia svolto una funzione equivalente a quella di un «patent attorney» americano. In tali casi i giudici sono soliti dare maggior peso al genere di attività della persona in questione che al titolo professionale. Altri giudici vincolano l’applicazione dell’«attorney-client privilege» all’equivalenza fra la protezione nel Paese di riferimento e quella negli Stati Uniti d’America.

Pertanto, in base alla situazione giuridica descritta, nelle procedure per violazione celebrate negli Stati Uniti d’America (e in altri Paesi di uguale tradizione giuridica) le singole persone o le imprese in Svizzera corrono il rischio che la corrispondenza con i loro consulenti svizzeri in brevetti debba essere resa accessibile alla controparte. Il che è favorito dalla mancanza di norme sulla professione nel nostro diritto. Per contro, le imprese concorrenti estere e i loro consulenti in brevetti, per i quali il diritto nazionale prevede il segreto professionale e il diritto di non deporre, qualora fosse necessario, possono appellarsi al diritto professionale e processuale nazionale. La loro situazione di partenza è pertanto più favorevole, anche se neppure loro sono certi che verrebbero liberati dall’obbligo di testimoniare o di presentare determinati documenti. Il che riduce la concorrenzialità dei consulenti svizzeri in brevetti: i clienti che temono di essere coinvolti in controversie giudiziarie negli Stati Uniti d’America rinunciano al giorno d’oggi ad affidare la tutela dei loro interessi a consulenti svizzeri in brevetti. Di fronte a una tale situazione, le cerchie interessate si sforzano per far approvare nella legge il segreto professionale collegato al diritto di non deporre. Anche se non può garantire la concessione da parte dei giudici americani di una protezione dell’attività di consulenza equivalente a quella derivante dall’«attorney-client privilege», tale soluzione migliora tuttavia la situazione di partenza dei consulenti svizzeri in brevetti e li pone in una posizione di parità nei confronti dei consulenti europei in brevetti.

1.2 La nuova normativa proposta

La nuova normativa tiene in debito conto la necessità di legiferare sopra esposta. La qualità della consulenza e della rappresentanza in materia di brevetti è garantita dalla protezione di un titolo. Il diritto di portare determinate denominazioni professionali dipende pertanto dall’adempimento di condizioni fissate per legge (diploma di scuola universitaria in scienze naturali o in ingegneria; diploma di perfezionamento nel campo del diritto dei beni immateriali; esperienza professionale). In tal modo si assicura che le persone con una denominazione professionale protetta sono perfettamente qualificate e sono in grado di offrire servizi di elevata qualità.

In Svizzera per le persone e le ditte innovatrici che ricorrono a servizi nel campo della consulenza e della rappresentanza in materia di brevetti è importante che la qualificazione professionale dei consulenti in brevetti sia trasparente. Esse devono poter esaminare in maniera semplice e affidabile se una persona che offre servizi adempie le condizioni legali. Questo lo garantisce il registro dei consulenti in brevetti tenuto dall’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI). L’IPI iscrive in tale registro chi ne fa domanda non appena ha accertato che il richiedente adempie le condizioni professionali e dispone di un recapito in Svizzera. Il contenuto del registro è reso accessibile al pubblico in maniera adeguata.

L’avamprogetto di legge non riserva la consulenza e la rappresentanza in materia di brevetti esclusivamente ai consulenti in brevetti iscritti nel registro. Come finora